I SITI INFORMATICI DELMINISTERO INFRASTRUTTURE; AUTORITA’ DI VIGILANZA;REGIONE Avv. Federico VenturaFerrara, 27 novembre 2007
I SITI INFORMATICI DELMINISTERO INFRASTRUTTURE; AUTORITA’ DI VIGILANZA;REGIONE Avv. Federico Ventura
Ferrara, 27 novembre 2007
Art. 66, c. 7 del Codice
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20
informatico presso l'Osservatorio
Art. 253. Norme transitorie
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
Art. 7 Codice Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
segue
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
segue
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
segue
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
segue
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.
Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente.
Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veri...
Art. 257 Codice
Entrata in vigore
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture
Art. 5 Codice Regolamento e capitolati
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
COMUNICATOTRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI A CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 150.000. 31 luglio 2007
VISTO
che il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, integra le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con specifico riferimento alle attribuzioni delle Sezioni regionali dell’Osservatorio sui contratti pubblici.
CONSIDERATO
che occorre fornire chiarimenti ed indicazioni univoche agli operatori del mercato in ordine alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 7, comma 8 e 257, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ad appalti di servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000, con riguardo sia ai settori ordinari, che a quelli speciali;
che gli obblighi informativi di cui all’articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono in parte già assolti, al momento della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) da parte delle stazioni appaltanti e dei partecipanti nella fase di pubblicazione della gara, con l’immissione di una quota parte dei dati la cui acquisizione è normativamente prevista;
che sussiste l’esigenza di rendere omogeneo l’intero sistema on-line delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione in corso di tutti i sistemi informativi esistenti.
segue
COMUNICA
che l’invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo superiore ad euro 150.000 - nelle more del complessivo adeguamento del sistema informativo dell’Autorità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della sua integrazione con il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), dovrà continuare ad essere garantito, da parte delle stazioni appaltanti - con le modalità già in uso - secondo le indicazioni contenute nei pregressi comunicati dell’Autorità.
Si fa riserva di render note, con successivo comunicato, le modalità di raccolta dei dati sui contratti di appalti relativi a servizi e forniture - sia afferenti ai settori ordinari che a quelli speciali - nonché le modifiche apportate al sistema di raccolta dei dati relativi ai contratti di appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche d’intesa con le stesse.
d.m. n. 20 del 2001
Sito Ministero Infrastrutture
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
Individuazione del sito Internet www.llpp.it (serviziocontrattipubblici) per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.
segue
Art. 1.
In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1° maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.
Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, così come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.
segue
Art. 2.
Le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1° maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicità alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalità e le specifiche di trasmissione telematica. In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it
segue
Art. 6.
L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verrà promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgerà, altresì, la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
Art. 63 CodiceAvviso di preinformazione
7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Art. 122 CodiceDisciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
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