L’ART. 33, comma 6°, Cost. “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”
art. 9, 1° comma, Cost. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”
segue
Legge n. 168/89 ha un peculiare status nelle fonti in quanto è immediatamente esecutiva delle predette norme costituzionali e ripartisce ambiti di autonomia
E’ una fonte c.d. rinforzata
Fonti rinforzate
Si possono individuare diversi tipi di fonte ciascuno caratterizzato da un particolare procedimento di formazione e da una determinata forza, cioè una specifica capacità di innovare il diritto oggettivo e di resistere all’abrogazione da parte di altre fonti (es.: la legge formale è emanata con un particolare procedimento regolato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari ed è in grado di abrogare norme di leggi o di fonti ad essa equiparati o subordinati e di resistere all’abrogazione di fonti di rango inferiore).
Si definiscono fonti rinforzate quegli atti che presentano varianti di procedimento o di forma rispetto al tipo cui appartengono
Modifiche alla legge 168/89
Soltanto con atti primari espressi mai con atti amministrativi
SIGNIFICATO DELL’AUTONOMIA
AUTOGOVERNO
AUTORGANIZZAZIONE
AUTONOMIA NORMATIVA
AUTONOMIA POLITICA (SCELTA DEI FINI)
Autonomia universitaria
Nasce dalle fonti appena ricordate ed è costituzionalmente garantita non soltanto nei confronti dello Stato ma anche delle Regioni
I LIMITI ALL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA
POSSONO ESSERE FISSATI UNICAMENTE DALLA LEGGE CHE DEFINISCE I CONFINI TRA QUESTA E L’ORDINAMENTO GENERALE
ART. 117 DELLA COSTITUZIONE
RIPARTO COMPETENZE LEGISLATIVE STATO/REGIONE
ASSENZA NORMA SPECIFICA IN TEMA DI UNIVERSITA’
ESCLUSIONE LEGISLAZIONE REGIONALE
MAGGIORE GARANZIA DEL RISPETTO DELL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA
TUTTAVIA
POSSIBILI ACCORDI CON LE REGIONI CON PROTOCOLLI DI INTESA……
FONTI “SECONDARIE”
I REGOLAMENTI
CD. ULTERIORI FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO NORME INTERNE
CIRCOLARI
PRASSI AMMINISTRATIVA
LE NORME INTERNE
Tutte le amministrazioni pubbliche emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici e alle modalità di svolgimento della loro attività dando luogo ad un ordinamento amministrativo interno distinto dall’ordinamento giuridico generale, rilevante all’esterno
Queste norme si dirigono esclusivamente a coloro che fanno parte di una determinata amministrazione.
FONDAMENTO DEL POTERE DI NORMAZIONE INTERNA
POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE DELLA P. A.
POTERE DI SUPREMAZIA SPECIALE dell’organo o dell’ufficio nei confronti di altri organi o uffici inferiori
BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’;
CARATTERISTICHE
NON HANNO CARATTERE ASSOLUTO;
IL PUBBLICO DIPENDENTE PUO’ DISCOSTARSI NELL’IPOTESI IN CUI L’ORDINE RISULTI ILLEGITTIMO
NON HANNO RILEVANZA GIURIDICA NELL’ORDINAMENTO SE NON IN VIA MEDIATA ED INDIRETTA
REGIME GIURIDICO
NON SONO FONTI DEL DIRITTO;
NON VIGE IL PRINCIPIO DELL’IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT;
Non possono essere in contrasto con norme di legge né con regolamenti o ordinanze;
VIOLAZIONE DELLA NORMA INTERNA
NON INTEGRA IL VIZIO DELLA VIOLAZIONE DI LEGGE
PUO’ ESSERE SINTOMO DI ECCESSO DI POTERE – in tal caso le norme interne violate assumono indirettamente rilevanza esterna (per i terzi)
PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE
INOSSERVANZA IMMOTIVATA DELLE NORME INTERNE: RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO DISCIPLINARE
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME INTERNE
REGOLAMENTI INTERNI
DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
ESEMPI: il regolamento interno di una biblioteca pubblica che prevede gli orari di apertura, le modalità di consultazione, prestito e copie dei volumi.
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