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Reti telematiche ed informazione giuridica Informatica giuridica avanzata Ignazio Zangara Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Anno Accademico 2010/2011

Reti telematiche ed informazione giuridica Informatica giuridica avanzata Ignazio Zangara Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Anno Accademico 2010/2011

I fase II fase III fase Sviluppo delle reti telematiche

Termine che deriva dalla crasi di ‘interconnected networks’. È una rete transnazionale, costituita da un complesso di reti telematiche interconnesse, che collega singoli computer, reti locali e reti geografiche. Internet

TCP/IP Protocollo di comunicazione Transmission Control Protocol Internet Protocol Il linguaggio comune della rete Internet

Servizi della rete INTERNET Accesso a sistemi remoti TELNET Posta elettronica (e-mail) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Post Office Protocol (POP) Trasferimento di files File Transfer Protocol (FTP) World wide web (www) Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) P R O T O C O L L I A P P L I C A T I V I

World Wide Web Servizio che consente di visualizzare ogni tipo di materiale pubblicato in Internet e di muoversi all’interno di questo con tecniche ipermediali. Uno sconfinato spazio informativo costituito da documenti multimediali, che vengono interconnessi tramite una rete di collegamenti (links) per formare un c.d. ‘ipertesto distribuito’.

Browser Programma che permette all’utente di ‘navigare’ all’interno del World Wide Web, visualizzando i contenuti ipermediali. Il browser svolge il ruolo di client e di interfaccia utente: su input dell’utente, il browser chiede un determinato documento al server che lo ospita e, una volta ricevutolo, lo visualizza sullo schermo dell’utente. Browser più diffusi Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape Navigator, Safari

Indirizzi Internet Indirizzo IP: 213.92.16.191 Nome a domini: www.repubblica.it Computer (Host) Nome di dominio

Uniform Resource Locator (URL) http://www.lex.unict.it/guida/2010/scuola_specializzazione_galati.pdf Protocollo applicativo Nome di dominio Percorso o directory o root Host o web server Documento o file

URL

A) Invasività dell’Internet e nell’Internet B) Spamming nella posta elettronica Utilizzo consapevole C) Phishing Insidie nella rete

Le soluzioni …

Sistema Pubblico di Connettività Infrastruttura telematica che consente la condivisione di strumenti e di regole per lo scambio dei dati tra amministrazioni. Garantisce la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. Istituito con Decreto legislativo del 28 febbraio 2005, n. 42. Disciplinato dal Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che integra il Codice dell’Amministrazione Digitale. In vigore dal 1° gennaio 2006. A)

Protocolli di sicurezza HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) All’http si unisce un protocollo di cifratura per il trasferimento di file ipertestuali evitando intercettazioni (di tipo man in the middle). Tipici protocolli di questo tipo sono il Secure Sockets Layer (SSL) e il Transport Layer Security (TLS). Lo scambio dei dati tra le stazioni di lavoro è protetto. A) La connessione protetta si evidenzia anche graficamente

Posta Elettronica Certificata (PEC) La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file. B)

Posta elettronica certificata DPR 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 1 (Oggetto e definizioni) g. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici; Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. B)

Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. B)

Posta elettronica certificata Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata ... per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 48 (Posta elettronica certificata) 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. B)

Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, una traccia informatica delle operazioni svolte è conservata, in base al Decreto, per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute. L’elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata è consultabile presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Al CNIPA sono assegnati compiti di vigilanza e di controllo. Posta elettronica certificata B)

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Reti telematiche ed informazione giuridica Informatica giuridica avanzata Ignazio Zangara Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Anno Accademico 2010/2011
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elettronica | posta | certificata | decreto | mittente | art | legge | sistema
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10/19/2010 1:22:53 PM
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