elementi Compressione della libertà contrattuale di una parte Stato di pericolo Stato di bisogno Inadeguatezza dello scambio contrattuale “condizioni inique” (art. 1447) “sproporzione tra le prestazioni” (art. 1448) Approfittamento della debolezza dell’altra parte Consapevolezza dello stato di pericolo “approfittamento” dello stato di bisogno
La rescissione
Cass. civ., 20-11-1990, n. 11179.
La norma dell’art. 1447 (contratto concluso in istato di pericolo) e dell’art. 1448 (azione generale di rescissione per lesione) c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.
La rescissione
Benché i precedenti storici della rescissione debbano essere cercati nell’influenza cristiana sul tardo diritto romano e nell’insegnamento di Tommaso d’Aquino sul “giusto prezzo”, la rescissione non è confliggente col paradigma liberale del contratto presente in larga parte del codice
La rescissione Contratto concluso in stato di pericolo
La rescissione
“Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata”
La rescissione
Nesso di causalità tra contratto e necessità di escludere il pericolo
“condizioni inique” squilibrio tra le prestazioni
Minaccia alla “persona” (v. infatti slide)
Consapevolezza della controparte
La rescissione
T. Spoleto, 05-05-1990.
L’eventualità di una ipotetica procedura fallimentare del venditore (di una farmacia) non configura lo stato di pericolo di danno che comporta la rescissione del contratto di compravendita concluso a condizioni inique a norma dell’art. 1447 c.c. (indipendentemente dalla prescrizione della relativa azione di rescissione per lesione)
La rescissione Azione generale di rescissione
La rescissione
“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (c. 1462) .
2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (c. 1469).
5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (c. 763, 764, 1964, 1970, 29222)”
La rescissione
Cass. civ., sez. I, 13-02-2009, n. 3646.
L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole
La rescissione
Elementi:
Stato di bisogno
Sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni (lesione)
approfittamento
La rescissione
bisogno
La rescissione
Cass. civ., sez. II, 01-02-2010, n. 2328.
In tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella specie la suprema corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva considerato idoneo a configurare lo stato di bisogno, rilevante ai fini dell’art. 1448 c.c., anche una carenza di liquidità determinata dal comportamento irresponsabile e dispendioso del soggetto danneggiato)
La rescissione
lesione
La rescissione
I valori sui quali va calcolata la lesione sono quelli di mercato nel tempo e nel luogo in cui concretamente le parti hanno contrattato
ATTENZIONE:
Art. 14483: “La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta”
La rescissione
“l’altra ha approfittato per trarne vantaggio”
La rescissione
Cass. civ., sez. II, 22-12-2003, n. 19625.
In tema di azione di rescissione ultra dimidium, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno della controparte, pur non richiedendo la prova di una specifica attività diretta a promuovere o a concludere il contratto, postula comunque che la conoscenza dello stato di bisogno altrui, costituendo uno stimolo psicologico a contrattare, abbia determinato nell’acquirente il consapevole proposito di avvantaggiarsi della situazione in cui versava la controparte
La rescissione
Cass. civ., sez. II, 06-03-2007, n. 5133.
… per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre … tener presente … che non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da far ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre.
La rescissione
La lesione può sostituirsi allo “approfittamento” fino a dedurre questo da quella ?
Ci si può provare
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