Introdotto con l. 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006).
Artt. 768bis – 768octies
NOZIONE
768-bis 1. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
FUNZIONE: fornire all’imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare x tempo il passaggio generazionale evitando le caratteristiche proprie della donazione (collazione ed azione di riduzione) che costituiscono un impedimento al trasferimento della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità dell’impresa e le ragioni dell’economia.
Principali caratteristiche
l’azienda o le partecipazioni sociali vengono attribuite ad uno o più familiari;
compensazione a favore dei legittimari esclusi;
assetto destinato ad essere stabile.
Natura giuridica
Tesi della DONAZIONE MODALE: liberalità avente ad oggetto l’azienda o le partecipazioni sociali realizzata a favore di uno o più discendenti accompagnata dall’onere, stabilito dalla legge, di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari, da determinarsi al momento della conclusione del contratto.
Critica: non c’è animus donandi + obbligo di liquidazione derivante dalla legge + il riferimento all’atto di donazione contenuto in alcuni progetti di legge è scomparso
Tesi della CAUSA UNITARIA di FAMIGLIA:negozio tipico con causa propria in analogia ai c.d. accordi in sede di separazione e di divorzio.
Tesi della CAUSA DIVISORIA: collocazione sistematica (capo Vbis che chiude la disciplina dedicata alla divisione ereditaria); la tecnica di liquidazione dei legittimari è simile a quella prevista dal 720 per la divisione di immobili indivisibili + necessaria partecipazione di tutti i legittimari.
Tesi della CAUSA MISTA: contratto con funzione tipica, di natura complessa: divisionale (estromissione anticipata del bene azienda dalla comunione ereditaria), transattiva – divisoria (non si applicano le norme in tema di collazione e riduzione, così realizzandosi una definitiva stabilizzazione della successione aziendale), di liberalità, solutoria (con riguardo ai rapporti tra assegnatario e legittimari non assegnatari).
CARATTERI
CONTRATTO (per quanto non previsto, si applica la disciplina del contratto in generale) TIPICO, a FORMA SOLENNE (atto pubblico ex art. 768ter – problema circa la necessaria presenza di testimoni), CONSENSUALE, INTER VIVOS (effetti immediati e non subordinati all’evento morte del disponente), a TITOLO GRATUITO, con FINALITA’ DIVISIONALE.
SOGGETTI
DISPONENTE: imprenditore o titolare di partecipazioni societarie. Deve rivestire la qualifica di imprenditore ex art. 2082 c.c. o può essere anche un semplice titolare? C’è un minimo di partecipazione societaria?
ASSEGNATARI/O Discendenti del disponente.
CONIUGE e LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI
STRUTTURA
Tesi del CONTRATTO PLURILATERALE (funzione divisoria): la partecipazione del coniuge e degli ulteriori legittimari costituisce elemento costitutivo essenziale oltre, naturalmente, a quella del disponente e degli assegnatari. Se uno dei legittimari non assegnatari non può o non vuole intervenire all’atto, non potrà procedersi con il PdF. Notaio deve verificare la partecipazione di tutti i legittimari all’atto. In mancanza: nullità ex art. 1418 comma 1.
Tesi del CONTRATTO BILATERALE (donazione modale): parti essenziali sono solo il disponente ed i legittimari assegnatari. Coniuge e altri legittimari sono assimilabili ai beneficiari nel contratto a favore di terzo (possono solo dichiarare di voler profittare della stipulazione). Non vi è nullità. Al momento della successione, potrà esperire azione di riduzione e chiedere la collazione dei beni facenti parte dell’azienda.
OGGETTO
AZIENDA o RAMO di AZIENDA, senza pregiudizio per i partecipanti all’impresa familiare (in particolare, diritto alla liquidazione e diritto di prelazione).
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: è necessario rispettare le differenti tipologie societarie (es. art. 2252; clausole di prelazione e di gradimento; divieto di trasferimento)
OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI
768-quater 2. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE:
(a) adempimento immediato dell’obbligazione (pagamento delle somme o, in alternativa, trasferimento dei beni in natura ai potenziali legittimari)
(b) rinunzia (totale o parziale) dei legittimari non assegnatari
(c)differimento dell’assegnazione ex art. 768quater, comma 3. (difficoltà, per l’assegnatario, di reperire i mezzi).
Diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipulazione del patto
768-sexies. Rapporti con i terzi. — 1. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater , aumentata degli interessi legali.
Soggetti che hanno acquisito la qualità di legittimario dopo la conclusione del patto: figli nati successivamente al patto o successivamente riconosciuti, il coniuge che ha successivamente contratto matrimonio. Il soggetto che perde la qualifica di legittimario?
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