La nullità (invalidità inefficacia) 1. Premesse concettuali
La nullità (invalidità inefficacia) 1. Premesse concettuali
La nullità
Il sintagma “invalidità” è utilizzato con riferimento al contratto per indicare la presenza di un qualche “vizio” del contratto o degli atti relativi alla sua formazione (es. 12342, 1338, 1352, 1361, 1379, 1389, 1404, 1405, 1410, 1411 ecc.)
La presenza di un vizio è riscontrabile nella misura in cui una determinata circostanza – non riportabile alla volontà delle parti - incida sugli effetti del negozio
La nullità
Gli strumenti attraverso i quali può farsi valere la circostanza predetta e incidere sugli effetti del contratto possono dirsi “rimedi”
L’individuazione concreta delle circostanze sopra accennate, incidenti sugli effetti dell’atto, può essere operazione rimessa alla legge, alla giurisprudenza alla dottrina
L’invalidità si traduce sempre in inefficacia; l’inefficacia può non dipendere da invalidità
La nullità
La disciplina del contratto equivale a disciplina del mercato
Ciò vale in modo particolare per le invalidità: attraverso di esse si regolano sia le condotte degli operatori (es. non ingannare, informa ecc.), sia gli assetti di interessi – le operazioni economiche – realizzati dai privati sul mercato
La nullità
Il sistema delle invalidità è antagonista alla autonomia privata, nel senso che è volto a conformare la stessa.
La conformazione dell’autonomia privata può perseguire fini economici determinati dallo Stato (che decide l’an, il quo modo ed il quantum), oppure può essere diretta a regolare il mercato (art. 32 cost.)
La nullità Il sistema dell’art. 1418 c.c.
La nullità
Art. 1418 Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge
La nullità
La nullità testuale (art. 14183)
La nullità
Può essere ultronea:
Art. 1895 14182
art. 2, l. n. 287/1990 (antitrust)
La nullità
Ha valore operativo
quando esprime scelte (o microscelte) discrezionali del legislatore. Es.:
Art. 307 tuf: nullità per contratto fuori sede senza avviso di facoltà di recesso
Art. 17, l. 47/1985 (e norme anche recentissime) che prescrivono nullità compravendita edificio che non menzioni estremi della concessione edilizia
Art. 12291
Art. 1471
La nullità
quando rende certa nullità che altrimenti sarebbe dubbia. Es.: art. 2744
quando è finalizzata ad introdurre una particolare disciplina della nullità
La nullità
La nullità strutturale (art. 14182)
La nullità
Il contratto è “fattispecie”, ossia fatto giuridicamente rilevante in quanto tale (vale a dire in quanto “contratto”)
A tal fine il fatto in concreto posto in essere dalle parti deve possedere i requisiti previsti dalla legge per la rilevanza in quanto “contratto”
Questi requisiti sono fissati dall’art. 1325 dalle altre disposizioni espressamente (non a caso) richiamate dall’art. 14182
La nullità
Art. 14182 Nullità espressa: es. in tema di forma Nullità per contrasto con norme imperative: illiceità della causa
La nullità
La contrarietà a norme imperative (art. 14181)
La nullità
tre livelli di giudizio 1) Stabilire se la norma è imperativa 2) Stabilire se gli effetti del contratto ledono direttamente gli interessi protetti dalla norma 3) Verificare se “la legge disponga diversamente”
La nullità
Cass. civ., 04-12-1982, n. 6601.
Ai fini di cui all’art. 1418 c.c., le norme contenenti un divieto, anche se sanzionato penalmente, possono essere considerate imperative, in difetto di una espressa sanzione civilistica di invalidità, soltanto se dirette alla tutela di un interesse pubblico generale, la quale (salvi i casi in cui sia resa manifesta dalla lettera della norma) è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuni dei destinatari della norma; pertanto, non può ritenersi imperativo agli effetti dell’art. 1418 cit. l’art. 4, 2º comma, l. 13 maggio 1966, n. 356, che vieta alle imprese produttrici di uova da cova di «incubare, commerciale o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate... la parola «cova», seguita dalla parola «Italia» e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione», poiché tale disposizione, dettata dall’esigenza di carattere pubblico del razionale e controllato svolgimento della produzione e del commercio delle uova da cova, non è preordinata alla tutela mediata (attraverso la prevenzione della diffusione della pollurosi e di altre malattie trasmissibili dal pollame) dell’interesse di carattere generale della salute pubblica, atteso l’esonero dall’osservanza delle norme dell’indicata legge disposto dall’art. 9 della stessa per le piccole imprese
La nullità
Quali norme imperative
“la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto. [ne segue che] l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali, ovvero nella fase di esecuzione del contratto non può esser causa di nullità indipendentemente dalla natura delle norme che prevedono tale condotta, a meno che [la] sanzione [della nullità] non sia espressamente prevista” (Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725)
La nullità
Presupposto concettuale dal quale muove la sentenza
La nullità
Struttura della disciplina imperativa del contratto regole di validità regole di condotta Regole a fattispecie definita, in cui le condotte cui sono tenute le parti – o i vizi del contratto – sono chiaramente prestabiliti e noti alle parti ex ante Regole contenenti clausole generali e pertanto ricostruite nel loro specifico contenuto ex post dal giudice in base alle caratteristiche del caso concreto per motivi di certezza del diritto potrebbero dar luogo solo a risarcimento del danno e non a nullità
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