No spese non documentate
Aumento limiti pasti
Pasti all’estero
No limiti stelle per hotel
Sì “CARSHARING”
taxi
Parcheggio per auto propria in aereoporto
vaccinazione
ARTICOLO 1 – Definizione di missione Per missione si intende la prestazione di una attività svolta nell’interesse istituzionale dell’Ateneo, sia sul territorio nazionale che all’estero, da parte di persone che abbiano l’indispensabile idoneità a portarla a pieno compimento.
La missione è strettamente personale e non sono ammesse missioni cumulative.
Riduzioni diaria La diaria è calcolata per giorni interi di missione.
La diaria è ridotta di 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio.
La diaria è ridotta di 1/4 in caso di godimento di alloggio gratuito.
La diaria è ridotta di 3/4 in caso di vitto ed alloggio gratuiti.
Per gratuito si intende offerto da altro ente/organizzazione e non da privati.
Al personale esterno indicato in questo elenco non spetta alcuna diaria.
Non si ha più diritto alla diaria per missioni all'estero superiori ai 180 giorni
ARTICOLO 8 Autorizzazione allo svolgimento della missione Tutto il personale per poter svolgere la missione deve essere preventivamente autorizzato.
L’autorizzazione è concessa a domanda dell’interessato e a seguito di incarico, conferito dal titolare dei fondi su cui grava la spesa o dal Capo Area, previa verifica della disponibilità di copertura della spesa relativa e della posizione giuridica del soggetto.
L’autorizzazione è concessa dal Direttore di Dipartimento
ARTICOLO 8 Autorizzazione allo svolgimento della missione Nella richiesta di autorizzazione devono risultare i seguenti elementi:
cognome e nome;
qualifica, matricola o livello;
località della missione;
giorno ed ora di inizio della missione e giorno di fine della missione, ovvero durata presumibile;
scopo della missione;
mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari);
(fondo sul quale deve gravare la spesa)
Mail: graziellafrine.tosi@unimib.it tel. 02/6448. 8320
ARTICOLO 3 – Sede di servizio Per sede di servizio del personale universitario si intende il territorio del comune in cui è compresa la sede della truttura di appartenenza oppure ove il soggetto opera,
Nel caso di struttura dotata di più sedi, per sede di servizio si intende quella che viene stabilita con atto formale da parte dell’Ateneo.
Se la località della missione corrisponde al Comune in cui l’interessato ha la propria sede di servizio o dimora abituale,non sono riconosciute le spese di missione sostenute, tranne il rimborso documentato dei biglietti dei mezzi di trasporto urbano.
Esempi: 1 – Un dipendente tecnico-amministrativo afferente alla sede di Monza deve recarsi a Milano per un
corso di formazione.
Al dipendente spetteranno i rimborsi di viaggio e vitto nei limiti stabiliti da questo Regolamento.
2 – Un dipendente tecnico-amministrativo afferente alla sede di Milano deve recarsi in Milano a
seguire un corso di formazione.
Al dipendente spetterà solamente il rimborso dei mezzi di linea (tram, autobus, metro, ecc.).
ARTICOLO 6 Documentazione della spesa
Il rimborso di tutte le spese disciplinate dal presente regolamento verrà effettuato sempre a fronte di presentazione di pezze giustificative in originale
In caso di lievi difetti formali della documentazione di spesa allegata, quali la mancanza del codice fiscale dell’interessato su uno scontrino o l' assenza di traduzione di un documento di spesa scritto in una lingua diversa da inglese, francese e spagnolo, è ammessa dichiarazione da parte dell’interessato e sotto la sua responsabilità che quanto dichiarato ad integrazione della documentazione presentata corrisponde al vero.
La dichiarazione dell’interessato è ammessa purché sia chiaramente rilevabile la correlazione diretta tra i documenti presentati e la missione effettuata.
ARTICOLO 11 Distanza della località di missione Il personale inviato in missione in località distante non più di 80 chilometri dalla sede di servizio o di abituale dimora è tenuto a rientrare giornalmente in sede.
Fanno eccezione le sotto elencate attività:
- segreteria organizzativa di un Convegno/Seminario/Corso;
- riunioni di personale afferente a varie Università e/o Enti italiani ed esteri;
- collaborazione a progetti scientifici;
- particolari motivazioni legate alla missione stessa previamente autorizzate dal Responsabile della struttura.
ARTICOLO 12 Mezzi di trasporto
La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità. Il personale inviato in missione,ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, è tenuto ad usare di norma il mezzo ordinario.
Sono mezzi ordinari:
1. il treno;
2. gli altri mezzi in regolare servizio di linea (nave, servizi automobilistici urbani o extra urbani, etc);
3. i mezzi di trasporto in dotazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca;
4. l’aereo;
5. i taxi.
Sono considerati mezzi straordinari:
a. i mezzi noleggiati;
b. l’auto propria.
condizioni per l’impiego dei mezzi straordinari : - convenienza economica: la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si dovrebbe sostenere (spese di viaggio, di vitto e/o pernottamento) nell’ipotesi di uso del mezzo ordinario e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall’uso del mezzo straordinario.
A tal fine l’interessato dovrà indicare nella richiesta ogni elemento utile di confronto. In particolare la convenienza economica per lo svolgimento della missione dovrà essere valutata dal punto di vista dell’Amministrazione, tenendo conto di tutti i costi conseguenti alle possibili alternative di svolgimento della missione;
il luogo della missione non sia servito da ferrovia o il servizio ferroviario sia particolarmente disagiato e non visiano altri mezzi ordinari di linea;
- necessità di trasportare materiali o strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del
servizio;
- incompatibilità degli orari dei mezzi ordinari con le esigenze della missione
condizioni per l’impiego dei mezzi straordinari Senza la sussistenza di almeno una di queste condizioni, al dipendente che usufruisse ugualmente di mezzi straordinari spetterà solamente il rimborso della spesa per l’utilizzo del mezzo ordinario più economico, tra quelli previsti dalla normativa vigente e per la tratta tra luogo di partenza e luogo di missione, previa presentazione di documenti giustificativi a supporto della richiesta di rimborso spese (quali presentazione di note di agenzie che attestino la spesa con mezzo ordinario ecc).
L’uso del mezzo aereo e del taxi è sempre subordinato a preventiva autorizzazione per il personale tecnico amministrativo e per il personale esterno
L’utilizzo dell’auto deve essere autorizzato anche quando non è chiesto il rimborso della relativa spesa, ed è subordinato alla sussistenza di valida copertura assicurativa. (modulo)
permanenza nel luogo di missione prima e dopo: – se la permanenza viene effettuata nel luogo di missione anche per motivi personali è ammesso il rimborso del viaggio di rientro in sede/dimora abituale o di arrivo nella località di soggiorno. È necessario indicare sempre il motivo che ha imposto la sosta;
– se la permanenza viene effettuata in una località diversa da quella di missione per motivi personali, sarà rimborsata solo la tratta utile per raggiungere la località di sosta se economicamente più conveniente rispetto al viaggio di rientro in sede o abituale dimora.
A tal fine sarà necessario confrontare il costo delle due tratte da raffrontare con la stessa tipologia di mezzo di trasporto e con la stessa classe di viaggio.
- il pernottamento, il vitto ed i trasporti locali non saranno rimborsati.
Documentazione per il rimborso delle spese di viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio avviene dietro presentazione del biglietto di viaggio o di idoneo documento valido ai fini fiscali (contenente sempre la tratta percorsa, l’importo e la data). Per i voli aerei è richiesta la carta di imbarco o documento equivalente.
È ammesso il rimborso delle spese di viaggio anche in presenza di biglietti elettronici.
Se sul biglietto elettronico il nome di chi ha pagato il viaggio è diverso dal nome del passeggero (incaricato di missione) non si può procedere al rimborso.
Documentazione per il rimborso delle spese di viaggio È ammesso il rimborso della spesa sostenuta per l’aereo su volo parzialmente utilizzato, sempre che l’interessato
presenti, per la liquidazione della missione, la nota rilasciata dall’agenzia di viaggio attestante il costo del biglietto
intero, il costo per la parte di volo usufruito, l’importo rimborsato e il ritiro del biglietto stesso da parte dell’agenzia.
È ammesso il rimborso del biglietto aereo di andata e ritorno pur avendo usufruito solo di una delle due tratte e il
rimborso di un altro mezzo di trasporto se si dimostra mediante documentazione la convenienza dell’acquisto (stampa
di internet in cui figura il prezzo della stessa tratta oppure dichiarazione agenzia viaggi).
Esempio rimborso Treno
Un dipendente si reca alla stazione appena in tempo per salire sul treno in partenza senza aver
preventivamente acquistato il biglietto di viaggio. Il personale viaggiante emette un biglietto
ferroviario maggiorato di una penale/multa. Il dipendente chiede il rimborso sia del biglietto di
viaggio sia della multa.
Al dipendente spetta solo il rimborso del biglietto di viaggio mentre la multa/penale è sempre a suo
carico.
Esempi rimborso Aereo: Un dipendente deve acquistare via internet un biglietto elettronico per un volo di A/R a Londra.
La sua carta di credito è momentaneamente fuori servizio e chiede ad un collega di effettuare
l’acquisto in sua vece.
Al dipendente non sarà rimborsato il costo del volo perché è possibile rimborsare solo le spese
sostenute dall’incaricato di missione e non da terzi.
Parcheggio in aeroporto:
L’utilizzo dell’auto propria, se preventivamente autorizzato, permette il rimborso del solo parcheggio in aeroporto fino al limite massimo di € 100,00 a missione.
Sono esclusi dal rimborso i chilometri percorsi ed i pedaggi autostradali da e per l’aeroporto stesso.
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