Legge 7.8.1990, n. 241Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiLegge 11.02.05, n. 15Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90D.P.R. 12.04.06, n. 184Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativiD. Lgs. 7.3.05, n. 82Codice dell’amministrazione digitaleDisegno di legge Nicolais del 22.09.06 n. 16 Efficienza delle P.A. e riduzione degli oneri burocratici
Legge 7.8.1990, n. 241Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiLegge 11.02.05, n. 15Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90D.P.R. 12.04.06, n. 184Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativiD. Lgs. 7.3.05, n. 82Codice dell’amministrazione digitaleDisegno di legge Nicolais del 22.09.06 n. 16 Efficienza delle P.A. e riduzione degli oneri burocratici
Struttura della legge 241/90
Capo I – Principi
Capo II – Responsabile del procedimento
Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo
Capo IV – Semplificazione dell’azione amministrativa
Capo IV bis – Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Capo V – Accesso ai documenti amministrativi
Capo VI – Disposizioni finali
Nei Capi I, II, III e IV
…. Si parla del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo
La nozione di procedimento amministrativo esprime l’idea di una azione amministrativa che procede finalizzata alla decisione da assumere nel caso concreto.
Il procedimento amministrativo
Il procedimento può essere concepito come una sorta di itinerario che l’autorità amministrativa deve seguire nell’esercizio di un suo potere.
In definitiva ogni procedimento consiste nella sequenza di atti ed attività previste in via astratta per arrivare al provvedimento e alla sua efficacia.
In concreto ogni procedimento è ben più di una sequenza di atti, è la sede e lo strumento di formazione progressiva di quel dossier di documenti, informazioni, osservazioni, elementi valutativi, atti preliminari e simili che conducono ad una specifica decisione.
Le fasi del procedimento
Preparatoria: comprende la fase dell’iniziativa, in cui si collocano gli atti propulsivi del procedimento e la fase dell’istruttoria, in cui si procede all’acquisizione e all’elaborazione dei dati, ponderando i diversi interessi in gioco.
Dispositiva: in questa fase viene adottato il provvedimento finale.
Integrativa dell’efficacia: vi rientrano la fase del controllo, per conferire esecutività al provvedimento e la fase della comunicazione, con cui si rende legalmente noto il provvedimento e lo si rende obbligatorio.
Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, è incentivato l'uso della telematica
- nei rapporti interni,
- tra le diverse amministrazioni
- tra le amministrazioni e i privati
Obblighi di responsabilità
Obbligo di determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile del procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale
Obbligo di individuare il responsabile del singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale (il dirigente o altro dipendente cui è assegnata la responsabilità)
Obblighi di semplificazione
Obbligo di non aggravare il procedimento
Obbligo del responsabile del procedimento di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
Conferenza di servizi (per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento)
Silenzio assenso (nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio dell’amministrazione equivale al provvedimento di accoglimento della domanda)
Obblighi di autocertificazione
Obbligo di acquisire d’ufficio i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni
Obbligo di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare
Obblighi di trasparenza
Obbligo di determinare i termini di conclusione del procedimento.
Obbligo di adottare un provvedimento espresso.
Obbligo di motivare ogni provvedimento compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale.
Obbligo di indicare negli atti notificati al destinatario il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Obblighi di trasparenza
Obbligo di predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l’adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari).
Obblighi di comunicazione
Le norme relative alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e dell'indicazione del responsabile del procedimento, non si applicano alle procedure concorsuali, essendo queste iniziate ad istanza di parte (TAR Lazio – Roma Sez. II - sentenza 2 ottobre 2006, n. 9749).
Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ai destinatari del provvedimento e ai controinteressati.
Obblighi di comunicazione
Diritto degli istanti di presentare per iscritto osservazioni e documenti (entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione).
Obbligo di motivare nel provvedimento finale l'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.
Obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione di un provvedimento negativo (solo nei procedimenti ad istanza di parte). Il c.d. preavviso di rigetto non si effettua nelle procedure concorsuali.
Facoltà di partecipazione al procedimento
Vale per qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Diritti dei partecipanti
al procedimento
presa visione degli atti del procedimento (accesso endoprocedimentale)
presentazione di memorie scritte e documenti
Obblighi dell’amministrazione
valutazione delle memorie scritte e documenti ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
Termini di conclusione del procedimento
Previsti per legge
Stabiliti con regolamenti adottati dalle singole amministrazioni, tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati
Altrimenti il termine è di novanta giorni
Disegno di legge Nicolais 21/9/06Termini certi e più brevi
Le amministrazioni sono tenute a definire e rendere pubblici i termini per la conclusione di un procedimento
Altrimenti il termine è di trenta giorni
I tempi massimi non possono comunque superarre i novanta giorni, salvo le eccezioni previste dalla legge o da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento)
Disegno di legge NicolaisMonitoraggio dei tempi e valutazione ex post dell’efficienza delle amministrazioni
Monitoraggio da parte dei Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, dei tempi medi di conclusione dei procedimenti
Predisposizione di un rapporto (contenente numero e tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti), corredato da un piano di riduzione dei tempi, da presentare ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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