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Contratti tipici ed atipici

Contratti tipici ed atipici

Contratto ed autonomia privata

Funzione dell’autonomia privata: riservare ai consociati una sfera all’interno della quale sia possibile per loro disciplinare i propri interessi in maniera autonoma [copertura costituzionale: art. 2 Cost. (riconoscimento dell’autonomia privata per lo sviluppo della personalità dell’uomo) e art. 41 Cost (iniziativa economica privata) Prerogative e limiti dell’autonomia privata Libertà di stipulare un negozio giuridico; limiti: es. obblighi legali a contrarre (1679: trasporto pubblico; 2597: monopolio) Libertà di determinare il contenuto del negozio, stabilendo termini e condizioni; limiti: negativi (norme imperative che vietano clausole illecite) e positivi (norme che determinano il contenuto del negozio) Libertà di realizzare schemi negoziali atipici, ovvero non riconducibili ad un tipo legale; limiti: meritevolezza dell’interesse perseguito (art. 1322), il controllo di meritevolezza dell’interesse si risolve in quello di esistenza e di liceità della causa del negozio giuridico

La categoria del contratto

Il contratto come species del negozio giuridico: atto di autoregolamentazione di interessi privati che si basa sull’accordo tra due o più parti al fine di costituire, modificare, estinguere un rapporto giuridico avente natura patrimoniale (art. 1321) [ !!! ciascuna parte può essere composta da più soggetti: parte=autonomo centro di interessi] art. 1323-1324: tutti i contratti (anche quelli atipici) sono soggetti alle norme generali, le quali si applicano –in quanto compatibili- anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi natura patrimoniale [atti=negozi, es. promessa al pubblico e recesso] superamento della visione unitaria del contratto: business-to-business, business-to-consumer e terzo contratto

inquadramento di un contratto in un determinato tipo due scuole metodologiche: Teoria del concetto: i criteri di riconduzione al tipo devono essere fedeli alla definizione legislativa (la qualificazione di una fattispecie contrattuale postula la presenza di tutti gli elementi necessari a realizzare la situazione prevista dalla definizione legislativa, pena altrimenti il ricorso alla categoria del contratto innominato) ii) Teoria del tipo: è sufficiente che sussista una corrispondenza con il quadro complessivo (non sono decisivi i singoli dati caratterizzanti, quanto il quadro generale, è determinante l’intensità maggiore o minore con cui si presentano nel caso concreto le caratteristiche tipizzanti)

Contratti di scambio vendita, riporto, contratto estimatorio, somministrazione

1470: una parte trasferisce all’altra la proprietà di una cosa o un altro diritto (reale, di credito o immateriale) a fronte del corrispettivo di un prezzo l’onerosità consente di differenziare tale contratto dalla donazione; il contratto di permuta si distingue invece in quanto ha per oggetto il trasferimento reciproco della proprietà di cose (1552)] Contratto consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente l’accordo delle parti), ad effetti reali (trasferimento di proprietà) ed obbligatori (obblighi in capo al venditore e al compratore) in casi particolari produce solo effetti obbligatori – cd. vendita obbligatoria (quando tra le parti vi è accordo per differire il trasferimento ad un momento successivo in previsione di un fatto o di un adempimento ulteriore; 1378, vendita di cose generiche: la proprietà si acquista con l’individuazione; 1472, vendita di cose future: la proprietà si acquista non appena vengono in esistenza; 1478, vendita di cosa altrui: la proprietà si acquista quando il venditore acquista a sua volta il bene dal titolare) Compravendita

Obblighi del venditore consegna della cosa: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (1477); si ha consegna di aliud pro alio -e quindi trova applicazione la risoluzione per inadempimento- non solo quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni del compratore, o abbia difetti che la rendano inservibile far acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (vedi vendita obbligatoria) garantire dall’evizione e dai vizi della cosa (viceversa la garanzia di buon funzionamento, prevista all’art. 1512 per le cose mobili, non è oggetto di una disciplina di legge ma va espressamente pattuita)

Garanzia per l’evizione (1483) : l’evizione si verifica nel caso in cui un terzo, dopo la stipula del contratto, rivendichi con successo la proprietà della cosa nei confronti del compratore: tale inadempimento del venditore opera indipendentemente dalla dimostrazione della sua colpa ma consegue al mero fatto obiettivo della perdita per il compratore del diritto acquistato; quindi a) non è esclusa nemmeno dalla conoscenza da parte del compratore del pericolo di evizione; b) si applica anche nel caso in cui il bene sia oggetto di confisca in sede penale o di espropriazione Totale: il venditore deve risarcire il danno subito dal compratore e rimborsare le spese da questi sostenute = interesse negativo+interesse positivo Parziale (1484): si applica la disciplina in tema di vendita di cosa parzialmente altrui (1480: il compratore può chiedere la risoluzione e il risarcimento quando deve ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte, altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo + risarcimento danni; 1479: il compratore per chiedere la risoluzione deve essere in buona fede ossia ignorare che la cosa non era di proprietà del venditore); la disciplina ex art. 1480 si applica anche per la cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi (1489) se ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto Derogabilità della garanzia per evizione (1487-1488): il venditore è comunque sempre tenuto per l’evizione derivante da fatto ...

Garanzia per vizi (1490): la cosa deve essere immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (cd. vizi redibitori) è dovuta per il fatto oggettivo dell’esistenza dei vizi, indipendentemente dalla colpa del venditore riguarda solo i vizi occulti, ossia che esistevano già prima della conclusione del contratto e che il compratore non conosceva (1491, c. 1) e non poteva conoscere, a meno che il venditore non avesse dichiarato che la cosa era esente da vizi: in questa ipotesi la garanzia copre anche i vizi conoscibili (1491, c. 2) è derogabile salva l’ipotesi che il venditore abbia in mala fede taciuto i vizi Effetti (1492): risoluzione del contratto (azione redibitoria) o riduzione del prezzo (azione estimatoria) + risarcimento del danno generale –se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi- e risarcimento dei danni derivati dai vizi (1494)

Difetto di qualità (1497) mancanza delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata Effetti: risoluzione se il difetto eccede i limiti di tolleranza Differenza tra mancanza di qualità e consegna di aliud pro alio (in quest’ultima ipotesi l’azione di risoluzione è esperibile senza i limiti di tolleranza): si ha la seconda ipotesi se la cosa è completamente diversa da quella pattuita ossia appartiene ad un genere diverso Differenza tra mancanza di qualità e vizi redibitori: presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, ma mentre la prima è inerente alla natura della merce e concernente gli elementi essenziali che influiscono nel classificare la cosa in una specie piuttosto che in un’altra, i secondi riguardano imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione

Clausole particolari Vendita con patto di riscatto (1500): il venditore si riserva di riavere la proprietà della cosa venduta mediante restituzione del prezzo e rimborso (causa di scambio); tale clausola è nulla se stipulata per una causa di garanzia: configurerebbe un mezzo per eludere il divieto di patto commissorio (2744), ossia del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore Vendita con riserva di gradimento (1520): si perfeziona solo quando il gradimento viene comunicato al venditore; è un contratto in fase di formazione, è una forma di opzione Vendita a prova (1521): si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata (è un contratto perfetto ma sospensivamente condizionato: se l’esito della prova è negativo la vendita si risolve automaticamente) Vendita su campione e su tipo di campione (1522): si utilizza il campione come termine di riferimento per la qualità della merce, tale che qualsiasi difformità dal campione genera risoluzione

Riporto contratto di borsa a termine nel quale alla funzione di scambio si accompagnano finalità ulteriori (speculazione sulle variazioni di valore dei titoli, acquisizione della disponibilità di una somma di danaro): le attribuzioni dei beni scambiati sono solo temporanee 1548: il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito per un determinato prezzo ed il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine fissato, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito 1549: contratto reale, si perfeziona con la consegna dei titoli

Contratto estimatorio

Contratto che consente ad un soggetto di offrire agli utenti finali una gamma ampia di prodotti senza assumersi il rischio della mancata vendita (es. rapporto tra editori e rivenditori di riviste) e all’altro di accedere ad un mercato senza l’onere di ricercare i compratori: chi riceve la cosa può venderla in qualsiasi momento e la proprietà della stessa passa dal tradens all’accipiens solo nel momento in cui quest’ultimo vende il bene al consumatore 1556: una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo salvo che restituisca le cose nel termine stabilito la facoltà di scelta dell’accipiente è elemento essenziale del contratto (non anche la fissazione di un termine per l’esercizio di tale scelta) E’ dubbio se si tratti di un contratto reale o semplicemente consensuale 1557: chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione delle cose sia divenuta impossibile anche per cause a lui non imputabili

Somministrazione

contratto di durata: la differenza con la compravendita è rappresentata dalla periodicità della prestazione; generalmente fornitura di servizi pubblici essenziali 1559: una parte si obbliga, verso corrispettivo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose 1560: se l’entità della somministrazione non è determinata, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto Regole specifiche: - 1564: in caso di inadempimento di una delle parti, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (la disciplina dei contratti in genere prevede semplicemente che la risoluzione possa chiedersi purchè l’altrui inadempimento sia non di scarsa importanza) - 1565: se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare preavviso (la disciplina dei contratti in genere consente invece la sospensione in caso di altrui inadempimento a prescindere dalla sua gravità)

Somministrazione per la rivendita: ai sensi dell’art. 1568, c. 2, il somministrato può assumere l’obbligo di promuovere le vendite dei prodotti forniti dall’altra parte (responsabilità in caso di inadempimento dell’obbligo promozionale, anche se viene venduto il quantitativo minimo pattuito) somministrazione per la rivendita come contratto di distribuzione 1566: patto di preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto (la durata dell’obbligo non può eccedere i cinque anni) 1567: possibilità di stabilire un patto di esclusiva con il quale il somministrato si impegna a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura (norma analoga a quella prevista in tema di agenzia) – possibile rilievo antitrust: se tale condotta del somministrante si estende ad un numero rilevante di utenti si potrebbe realizzare un impedimento all’accesso al mercato per i concorrenti

Contratti di godimento comodato, leasing, locazione, affitto

Comodato

1803: una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta Contratto reale ed essenzialmente gratuito: la pattuizione di un corrispettivo determina la fuoriuscita dal tipo contrattuale Obblighi del comodatario (1804): - custodire e conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia - servirsene solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa - non concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante - restituire la cosa alla scadenza del termine o, in mancanza di un termine, quando se ne è servito in conformità del contratto (1809); quando il comodante la richiede, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa è destinata (1810) In ragione della gratuità del comodato, il comodatario risponde del perimento della cosa nell’ipotesi in cui perisca per un caso fortuito a cui avrebbe potuto sottrarla sostituendola con la propria; il comodante può chiedere la restituzione del bene anche prima del termine per ragioni di urgenza

Locazione

1571: una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario-conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso corrispettivo. Durata max 30 anni (1573) Obblighi del locatore (1575): consegnare la cosa in buono stato di manutenzione mantenerla in stato da servire all’uso convenuto garantirne il pacifico godimento durante la locazione mantenimento in buono stato locativo (1576): eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie (ordinarie o straordinarie), eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. 1577: quando la cosa necessita di riparazioni non a carico del conduttore questi deve darne avviso al locatore, salvo che siano urgenti, nel qual caso può eseguirle direttamente salvo rimborso divieto di innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore (1582)

Vizi della cosa (1578): se al momento della consegna la cosa presenta vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione o una riduzione del prezzo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili + risarcimento del danno a carico del locatore che non dimostri di aver ignorato senza colpa i vizi + possibilità di rinunciare in via convenzionale alla garanzia per i vizi, sempre che il locatore non abbia agito in mala fede o che i vizi siano tali da rendere impossibile il godimento (1579) Garanzia per molestie (1585): il locatore deve garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa(molestie di diritto): la garanzia non riguarda i terzi che non pretendono di avere diritti sulla cosa, rispetto ai quali spetta al conduttore la facoltà di agire nei loro confronti (molestie di fatto)

Obblighi del conduttore (1587): -prendere in consegna la cosa e servirsene per l’uso pattuito osservando la diligenza del buon padre di famiglia: risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione qualora non provi che siano dovuti a cause a lui non imputabili (1588) -dare il corrispettivo nei termini pattuiti -restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta (1590): non risponde del perimento o deterioramento dovuto a vetustà Miglioramenti (1592): il conduttore non ha diritto ad indennità salvo che vi sia stato il consenso del locatore Addizioni (1593): il conduttore ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca trattenerle: in questa ipotesi, come in quella della impossibilità della rimozione, al conduttore spetta un’indennità

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Name: 
diritto privato ii
Author: 
rapprt
Company: 
NERA
Description: 
Contratti tipici ed atipici
Tags: 
del | che | non | della | dell | una | danno | con
Created: 
9/5/2001 11:29:50 PM
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