I diritti dei produttori discografici:dalla gestione individualealla gestione collettiva Gianluigi ChiodaroliUniversità di Potenza - 6 maggio 2010
I diritti dei produttori discografici:dalla gestione individualealla gestione collettiva Gianluigi ChiodaroliUniversità di Potenza - 6 maggio 2010
AGENDA
PARTE PRIMA – I DIRITTI DEI DISCOGRAFICI E DEGLI ARTISTI DISCOGRAFICI
GLI OGGETTI (I BENI TUTELATI)
I SOGGETTI
I DIRITTI
PARTE SECONDA - DISCOGRAFICI E MERCATO: TRA GESTIONE INDIVIDUALE E GESTIONE COLLETTIVA
UTILIZZAZIONI PRIMARIE (A GESTIONE INDIVIDUALE)
UTILIZZAZIONI SECONDARIE (A GESTIONE INDIVIDUALE)
UTILIZZAZIONI SECONDARIE (A GESTIONE COLLETTIVA)
DOMANDE E RISPOSTE
* *
GLI OGGETTI: i beni immateriali tutelati
L’OPERA / COMPOSIZIONE MUSICALE
L’INTERPRETAZIONE (ARTISTICA) DELLA COMPOSIZIONE MUSICALE
L’INCISIONE FONOGRAFICA DELLA INTERPRETAZIONE (ARTISTICA) * *
I SOGGETTI: i quattro protagonisti
L’AUTORE (DELLA COMPOSIZIONE MUSICALE)
L’EDITORE (DELLA COMPOSIZIONE MUSICALE)
L’ARTISTA (INTERPRETE DELLA INCISIONE FONOGRAFICA = MASTER = “FONOGRAMMA”)
IL PRODUTTORE (DEL “FONOGRAMMA” E DEI “SUPPORTI”) * *
EDITORE MUSICALE E PRODUTTORE DI FONOGRAMMI: spunti per una definizione
L’EDITORE MUSICALE:
Colui (di norma imprenditore) che acquista dagli autori/compositori tutti i diritti di utilizzazione economica delle composizioni/opere musicali da essi create per farli fruttare in ogni forma e modo.
IL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI:
Colui (di norma imprenditore) che fissa le composizioni/opere musicali, nella particolare interpretazione di un artista, su un supporto fisico (il fonogramma o registrazione fonografica), di cui diventa l’esclusivo titolare di tutti i relativi diritti di utilizzazione economica per farli fruttare in ogni forma e modo.
* *
I RAPPORTI TRA EDITORE MUSICALE E PRODUTTORE DI FONOGRAMMI
AUTORI
COMPOSITORI OPERA MUSICALE EDITORE
MUSICALE SIAE ARTISTA REGISTRAZIONE
FONOGRAFICA
(FONOGRAMMA) PRODUTTORE
FONOGRAFICO * *
Dal FONOGRAMMA al SUPPORTO FONOGRAFICO: andata e ritorno
Fissazione dell’interpretazione il fonogramma (master)
Dal fonogramma (master) i supporti (i dischi)
Storia della discografia il commercio dei dischi
Dal fonogramma: anche un fascio di diritti per il PF
DAL “RECORD BUSINESS” AL “MUSIC BUSINESS”: l’intreccio dei rapporti con gli altri operatori economie indotte * *
* * ECONOMIA DELLA MUSICA: i flussi (schema IULM)
PRODUTTORE DI FONOGRAMMI: chi è costui?
PF è (stato…) un produttore e distributore di “supporti” (CD, LP, MC…): il profilo “industriale” il rapporto con i “beni fisici”
PF è (stato…) colui che scopre e sviluppa artisti al fine di utilizzare in ogni forma e modo le registrazioni da essi interpretate:
il profilo “artistico” il rapporto con la “creatività personale”
PF come proprietario/titolare di diritti sui fonogrammi:
il profilo “editoriale” il rapporto con il “prodotto culturale”
E quale PF nella legge? Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) * *
SUI DIRITTI DEL PF: due precisazioni preliminari
Diritti “connessi” (ai diritti d’autore)
vs
“diritti d’autore”
Diritti “esclusivi”
vs
“diritti al (solo) compenso” * *
IL PF nella LDA
art. 78 LDA:
“… è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un’interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”. * *
IL PF: quali diritti?
art. 72 LDA:
“Salvi i diritti spettanti all’autore (…) il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite (…):
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi (…)
di autorizzare il noleggio ed il prestito (…)
di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (…) * *
L’ARTISTA (discografico) nella LDA
Art. 82 LDA:
Coloro che sostengono nell’opera una parte di notevole importanza artistica (artisti primari), anche se …
… di artista esecutore comprimario;
I direttori dell’orchestra e del coro;
I complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.
* *
L’ARTISTA (discografico): quali diritti?
Art. 80 LDA:
Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di autorizzare (tra l’altro):
la fissazione delle prestazioni
la riproduzione delle fissazioni
la distribuzione delle fissazioni
la messa a disposizione del pubblico (in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni);
* *
LA DURATA DEI DIRITTI
del PRODUTTORE DI FONOGRAMMI: 50 ANNI
dell’ARTISTA: 50 ANNI * *
DISCOGRAFICI E MERCATO: TRA GESTIONE INDIVIDUALE E GESTIONE COLLETTIVA
UTILIZZAZIONI PRIMARIE (A GESTIONE INDIVIDUALE)
“Industria” discografica ?
La centralità del supporto fisico
UTILIZZAZIONI SECONDARIE (A GESTIONE INDIVIDUALE o COLLETTIVA)
Immaterialità
PF come “Editore (musicale)”
Gestione individuale o collettiva: criterio volontaristico * *
* ALTRI DIRITTI: le “utilizzazioni secondarie” Art. 73 LDA:
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori (…), indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo:
della cinematografia,
della diffusione radiofonica e televisiva (compreso satellite),
nelle pubbliche feste danzanti,
nei pubblici esercizi,
ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
Art. 73bis LDA:
Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. *
* (Segue) le “utilizzazioni secondarie” Come si determina il compenso?
“accordo delle parti”
o, in mancanza,
“2% del fatturato pro rata tempo-musica”
(fonti: art. 23 reg. att. LDA e d.p.c.m. 1/9/1975) *
UTILIZZAZIONI SECONDARIE:a gestione individuale
SINCRONIZZAZIONI DISCOGRAFICHE
Diritto esclusivo del PF di fissare in abbinamento con immagini (art. 72 lett. a) LDA)
Diritto al compenso di PF e Artista di utilizzare pubblicamente (art. 73 LDA)
Utilizzazioni “commerciali”: la tutela dell’identità artistica
LA “MESSA A DISPOSIZIONE” (art. 72 lett. d) LDA)
Distribuzione digitale
Streaming
Downloading
Internet, Mobile e… il futuro * *
UTILIZZAZIONI SECONDARIE: la gestione collettiva(sulle collecting societies in genere)
Mancanza di fonte normativa specifica (ma vedi: Dir. 92/100/CEE; Dir. 93/83/CEE; Dir. 2001/84/CE e direttiva in gestazione)
LDA: assenza di norme sulla “gestione / esercizio” dei diritti
LDA: art. 180 ss. (rinvio)
Censimento “Europa 25” (2004): 152 collecting societies in area musica
principio di autonomia pluralismo di modelli e di contenuti
Elementi essenziali e comuni:
Funzione di intermediazione
Modalità collettiva * *
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