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La costruzione del regolamento contrattuale: I) l’interpretazione 1. Nozioni generali

La costruzione del regolamento contrattuale: I) l’interpretazione 1. Nozioni generali

L’interpretazione

Quando si è trattato il tema della “volontà” contrattuale si è detto Qualsiasi intenzione/aspirazione umana destinata a non rimanere circoscritta nel “foro interno” della persona – ed essere quindi giuridicamente irrilevante - deve essere manifestata all’esterno in modo intellegibile dagli altri, vale a dire in una “forma socialmente apprezzabile” Per l’appunto l’operazione di “apprezzamento sociale” della volontà contrattuale si chiama interpretazione L’interpretazione è attività necessaria perché di fronte al “segno” occorre stabilirne il senso Proprio perché è una valutazione di carattere “sociale” devono seguirsi le regole predisposte dal legislatore

L’interpretazione

Cass. civ., sez. III, 12-04-2006, n. 8619. Nel sistema giuridico attuale, l’attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell’accordo; pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell’interpretazione di questo, ma su quello - diverso - della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art. 1375 c.c. …

L’interpretazione

L’interpretazione è quella attività volta ad attribuire significato al “contegno” (se si vuole: ai “rituali”) in concreto tenuti dalle parti Importanza: se il contratto è un fatto sociale – una relazione umana tra due o più persone (art. 1321), quindi una relazione sociale – l’attribuzione di significato è un momento socialmente importante. Senza un significato non v’è comunicazione, non v’è relazione tra soggetti

L’interpretazione

Quando si pone un problema di interpretazione? la parte che pone in essere un determinato “contegno” (una dichiarazione) attribuisce al contegno stesso un significato divergente da quello che esso assume per il destinatario e da quello eventualmente ancora diverso che gli riconosce l’ambiente sociale (cfr. Cataudella, sul cont., 20)

L’interpretazione

Gli artt. 1362 s.s. non si applicano solo al contratto, ma ogni volta si profili la necessità di interpretare una “volontà dichiarata”: C. Stato, sez. V, 16-06-2009, n. 3880: L’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 seg. c.c. per l’interpretazione dei contratti, regole tra le quali ha carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell’atto e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo

L’interpretazione

C. Stato, sez. VI, 17-12-2008, n. 6281: I canoni di interpretazione di una lettera di invito, così come delle clausole dei bandi di concorso, non sono quelli delle fonti indicate negli art. 12 seg. delle disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile), bensì quelli desunti dagli art. 1362 seg. del codice anzidetto, attesa la natura della volontà espressa, assumibile nella nozione generale del negozio giuridico, cui le norme anzidette trovano applicazione, né trova applicazione neppure la c.d. interpretazione autentica

L’interpretazione

Cass. civ., sez. II, 16-02-2005, n. 3099. Anche nell’interpretazione degli atti di ultima volontà il criterio della minore gravosità per l’obbligato, è applicabile solo quando, utilizzati quelli di cui ai precedenti articoli dal 1362 al 1365 c.c., la disposizione resti ambigua

L’interpretazione

interpretazione “soggettiva” (artt. 1362 – 1365) Oggettiva (artt. 1366 – 1371) Comune intenzione delle parti Significato ritenuto dalla legge obiettivamente congruo

L’interpretazione

Cass. civ., sez. III, 30-05-2007, n. 12721. La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del «gradualismo», secondo il quale deve farsi ricorso (anche in caso di atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c.) ai criteri interpretativi sussidiari, come l’interpretatio contra stipulatorem in presenza di modulo predisposto da uno dei contraenti ai sensi dell’art. 1370 c.c., solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli art. 1362-1365 c.c., ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale

L’interpretazione

Cass. civ., sez. III, 09-06-2005, n. 12120. I criteri legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi … e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, tenuto conto, peraltro, che, nell’interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé «chiare» e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie, chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (fattispecie relativa all’interpretazione di contratto di locazione con riguardo all’uso dell’immobile locato)

L’interpretazione 2. Interpretazione “soggettiva”

L’interpretazione

Art. 1362 “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”

L’interpretazione

Art. 1363 c.c. “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”

L’interpretazione

Obiettivo di fondo: “comune intenzione delle parti” Strumenti: “parole”, quali si esprimo nelle “clausole” (art. 1363), “comportamento” di fatto anteriore e “anche posteriore” Postulato: contratto concluso per dichiarazioni espresse, contenenti “parole”

L’interpretazione

Gli “strumenti”

L’interpretazione

Attenzione: gli strumenti, ossia la “parola” ed i comportamenti non sono sullo stesso piano:

L’interpretazione

Cass. civ. 23-04-2010, n. 9786: In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli art. 1362 e 1363 c.c., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all’interpretazione letterale dell’atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre,dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine; solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l’impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l’interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione (in applicazione del principio, la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva interpretato un contratto di cessione di beni, utilizzando il criterio del comportamento successivo delle parti sul mero presupposto che «un’univoca esegesi fosse particolarmente difficoltosa, quasi impossibile»)

L’interpretazione

L’integrazione del dato letterale con i “comportamenti” non sempre è ammissibile

L’interpretazione

Cass., sez. I, 25-06-2008, n. 17341: “in riferimento ai criteri di ermeneutica dei negozi giuridici, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, deve essere fatta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto (tra i quali rientra l'oggetto), soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia incorporata nel documento scritto (cfr. Cass., 5 febbraio 2004, n. 2216; Cass., 13 settembre 2004, n. 18361; Cass., 22 giugno 2006, n. 14444; Cass., 11 maggio 2007, n. 10868)”

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Name: 
11. la costruzione...
Author: 
Gioacchino La Rocca
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Description: 
La costruzione del regolamento contrattuale: I) l’interpretazione 1. Nozioni generali
Tags: 
interpretazione | contratto | integrazione | art | parti | cass | letterale | sez
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8/14/2010 6:37:59 AM
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