Il collocamento Dalla tutela nella fase di assunzione alle politiche attive del lavoro e alla tutela nella disoccupazione - Dalla tutela pubblica alla precarizzazione privata
Il collocamento Dalla tutela nella fase di assunzione alle politiche attive del lavoro e alla tutela nella disoccupazione - Dalla tutela pubblica alla precarizzazione privata
La normativa fino agli anni ‘90
Art. 4 Cost.
art.7 della 264/1949 “Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo”.
Fondamento storico nella preesistenza, sotto il fascismo, di una normativa di disciplina della domanda e dell’offerta di mano d’opera che demandava obbligatoriamente alle organizzazioni fasciste la competenza del collocamento (RD 1938 n.1934).
I principi della 264/1949
Monopolio dello Stato in quanto funzione pubblica (art.7),
Richiesta numerica (art.14). Questo avrebbe dovuto consentire la redistribuzione delle occasioni di lavoro sulla base di quei criteri oggettivi con i quali erano costruite le liste di collocamento.
Preventiva autorizzazione all’assunzione di un soggetto (nella possibilità limitata di assunzione nominativa)
Apparato burocratico di controllo del mercato
Divieto di esercitare la mediazione, anche se gratuitamente (lo scopo di lucro è considerato un’aggravante, art.27).
Il nuovo mercato
La produzione si è spostata dai piccoli lotti dell’ottocento, alle grandi serie del novecento, per arrivare alle grandi serie di piccoli lotti
Questo nuovo modo di produzione necessita di una diversa organizzazione del lavoro e, per quel che ci interessa qui, un nuovo modo di operare sul mercato del lavoro, in quanto cambia il modo stesso di lavorare “da un mondo di lavoro al plurale ad un universo di lavori al singolare”.
Accanto alle competenze tradizionali si affiancano molti lavori con contenuti più cognitivi che manipolativi, compiti più cooperativi che esecutivi, competenze più polivalenti che specialistiche ed inoltre si chiede una prestazione meno durevole e meno uniforme.
A.Accornero, Spunti per un’agenda sui cambiamenti del lavoro, in DML 2000, 253.
La normativa degli anni ‘90
l.23 luglio 1991, n.223 Facoltà per i datori di lavoro privati si assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, con nulla osta dell’ufficio di collocamento (art.25). Non si tratta, tuttavia, della rinuncia da parte dello Stato a controllare il mercato del lavoro: contestualmente si impone, ai datori di lavoro che effettuino quella scelta, una quota di riserva per determinati lavoratori considerati svantaggiati
l.n. 608/1996 Assunzione diretta, con successiva comunicazione dell’assunzione all’ufficio di collocamento (art. 9 bis)
l.n. 196/1997 (Pacchetto Treu) Lavoro temporaneo
Per la Corte giustizia Comunità europee, 11-12-1997, n. 55/96, Soc. Coop. job centre, (in RIDL, 1998, II, 22, con nota di P. Ichino), “Lo stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento viola la disciplina comunitaria della concorrenza se determina una situazione per cui gli uffici pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, ricorrendo i seguenti presupposti:
a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
b) l’espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private è reso impossibile da disposizioni di legge che vietano tali attività;
c) le attività di collocamento svolte da imprese private possono estendersi a cittadini o territori di altri stati membri”.
la Repubblica - Venerdì, 12 dicembre 1997 - pagina 29Gianfranco ModoloSentenza storica della Corte di Giustizia europea che apre la strada ai privatiFUORI LEGGE IL MONOPOLIO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTOLo Stato non avrà più l' esclusiva. Treu:' Era già previsto' . Cinque grandi gruppi esteri già pronti a partire
MILANO Da oggi si cambia: gli uffici di collocamento, che da quarant' anni costituiscono l' unico punto di incontro, per altro fatiscente e inefficiente, tra offerta e domanda perdono il monopolio che esercitano sul mercato italiano del lavoro. Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Giustizia europea del Lussemburgo accogliendo il ricorso di una società italiana, la Job centre coop di Milano.
la Repubblica - Venerdì, 12 dicembre 1997 - pagina 29Gianfranco ModoloSentenza storica della Corte di Giustizia europea che apre la strada ai privatiFUORI LEGGE IL MONOPOLIO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTOLo Stato non avrà più l' esclusiva. Treu:' Era già previsto' . Cinque grandi gruppi esteri già pronti a partire
"Secondo un' inchiesta della Banca d' Italia del 1994 - dichiara l' avvocato Pietro Ichino, che ha patrocinato la Job centre - soltanto il 3-4 per cento di tutte le assunzioni effettuate in Italia avviene per il tramite degli uffici di collocamento. Per di più riguardano le fasce meno qualificate del lavoro. Di qui la necessità di far entrare i gruppi privati".
la Repubblica - Venerdì, 12 dicembre 1997 - pagina 29Gianfranco ModoloSentenza storica della Corte di Giustizia europea che apre la strada ai privatiFUORI LEGGE IL MONOPOLIO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO
Da oggi si apre una sorta di Far West sul mercato del lavoro poiché esiste una lacuna legislativa, mancano le regole che disciplinano l' attività delle agenzie private di collocamento. L' esperienza di etere selvaggio insegna che la fantasia e la mancanza di scrupoli dei nostri operatori economici potrebbero causare gravi distorsioni del mercato del lavoro con conseguenze che ricadrebbero sulla pelle dei lavoratori poco tutelati. Inoltre, in Italia operano già, limitatamente al lavoro interinale (quello a termine), i principali gruppi esteri del settore (Manpower, Adeco, Kelly, Interim Services, Ramstadt). Da oggi, grazie al know how e ai mezzi finanziari, questi gruppi potranno diventare protagonisti del mercato italiano che ogni anno coinvolge milioni di lavoratori tagliando fuori le agenzie italiane. Di qui la sfida che la fine del monopolio pubblico apre ai privati italiani e anche ai sindacati, che un tempo attraverso le camere del lavoro svolgevano proprio la funzione di cerniera tra imprese e lavoratori. In quanto agli uffici di collocamento, questi resteranno in vita ma saranno riformati per sopravvivere alla concorrenza dei privati.
La riforma del 1997… …work in progress…
Nel quadro della grande riforma della Pubblica Amministrazione, la l. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini) delega il governo ad emanare decreti legislativi volti a “conferire” alle Regioni ed agli enti locali “tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”(art.1, co.2)
D.lgs. 23 dicembre 1997, n.469
Creazione di un sistema decentrato regionale e provinciale di gestione del mercato del lavoro
Si regolamenta l’ingresso di soggetti privati nell’esercizio dell’attività di mediazione, scardinando il principio del monopolio pubblico del collocamento
L. Mengoni, I referendum sul mercato del lavoro, in DML 2000, 171:
“Il d.lgs. 23 dicembre 1997 n.469 è una presa in giro della sentenza della Corte di Lussemburgo. Le pastoie burocratiche, ma soprattutto il divieto (fortemente restrittivo della possibilità di autofinanziamento) alle società autorizzate a svolgere attività di mediazione sul mercato del lavoro di includere altre attività nell’oggetto sociale, sono destinati a scoraggiare l’iniziativa privata nel campo della mediazione della domanda e dell’offerta di lavoro”.
Corte Cost. , 23 marzo 2001, n. 74 dichiara l’incostituzionalità dell’art.4, co.1, lett. b), c), d) del d.lgs. 469/1997
Le normative successive
L.17 maggio 1999, n.144 (deleghe al governo in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) e d.lgs.21 aprile 2000, n.181 (riformulazione del quadro del collocamento)
D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297 (modifiche al d.lgs. n. 181/2000).
La legge 30/2003 e il d.lgs. Attuativo n. 276/2003
Punti di arrivo dell’evoluzione dell’istituto
Le strutture pubbliche che operano nel mercato del lavoro, le cui funzioni e composizione sono determinate dalle leggi regionali, cessano di essere strutture di incontro tra domanda e offerta di lavoro e diventano servizi per l’impiego
Libertà di assunzione diretta
Cessa il monopolio pubblico del collocamento: è aperta ai privati l’attività di mediazione e gestione dell’incontro domanda offerta
Unica funzione attribuita in via esclusiva ai Centri per l’impiego è l’accertamento dello stato di disoccupazione
La Regione
Compiti consultivi:
In seno alla Conferenza Stato-Regioni
In Commissioni
Sentita dal Ministro per l’emanazione dei DM Compiti di controllo e di autorizzazione:
albo regionale delle Agenzie per il lavoro,
sistema di accreditamento degli operatori dei servizi al lavoro. Compiti di regolamentazione:
parte formativa dei contratti di apprendistato e di somministrazione “sociale”, gestione regionale della borsa continua del lavoro
La Provincia
Gestione delle politiche attive Servizio di certificazione Attività di mediazione
Gli “altri”:
Agenzie per il lavoro:
di somministrazione
di intermediazione
di ricerca e selezione del personale
di supporto alla ricollocazione professionale Università pubbliche e private, fondazioni universitarie (art.6 comma 1)
Comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (comma 2)
Associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie di CCNL; associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità; enti bilaterali (comma 3)
Fondazione o altro soggetto giuridico costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro(comma 4).
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