IL CREDITO AGRARIO SECONDO IL TESTO UNICO BANCARIO Credito “finalizzato”
Despecializzazione temporale
Despecializzazione operativa
Despecializzazione istituzionale
Il credito agrario può essere esercitato da tutte le banche
IL CREDITO AGRARIO SECONDO IL TESTO UNICO BANCARIO
Credito “finalizzato”
Despecializzazione temporale
Despecializzazione operativa
Despecializzazione istituzionale
Il credito agrario può essere esercitato da tutte le banche
CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO EX ART. 43 DEL T.U.B
IMPIEGHI PER BRANCHE DI ATTIVITA’ ECONOMICA: PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
ANALISI DEL RISCHIO DI CREDITO ALLE PMI
Caratteristiche delle PMI:
Basso grado di capitalizzazione
Generale assenza di separazione dell’impresa e dell’imprenditore
Informazioni di bilancio/modello unico poco dettagliati e trasparenti
RUOLO DEGLI STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Attenuazione del rischio riveniente dalle asimmetrie informative tra banche e imprese
Trasferimento del rischio di credito
Riduzione del patrimonio di Vigilanza
Liberazione di linee di credito per le imprese
GLI STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO RICONOSCIUTI DA BASILEA 2
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PRESTITI PERSONALI
CREDIT DERIVATIVES
FUNDED CREDIT PROTECTION
GARANZIE REALI FINANZIARIE
GARANZIE REALI IPOTECARIE
CREDITI COMMERCIALI
POLIZZE VITA
ALTRE GARANZIE (Depositi cash detenuti da terzi, ipoteche su beni mobili etc.)
FATTORI CHE INCIDONO SULLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Tipologia della garanzia utilizzata
Approccio utilizzato dalla banca (SA, FIRB o AIRB)
“Valore” della garanzia
FONDO ISMEA Ex FIG Fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari
a medio e lungo termine
Cogaranzie e controgaranzie in collaborazione
con confidi, altri fondi di garanzia pubblici
e privati anche a carattere regionale
Garanzie sussidiarie “PRIMA RICHIESTA”
LA GARANZIA SUSSIDIARIA (EX FIG)
La percentuale di intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra 775.000 euro e l’importo originario effettivamente erogato 55% c) Di durata non oltre diciotto mesi Di importo superiore a 775.000 euro Di importo fino a 775.000 euro Agevolate 55% b) Di durata superiore a diciotto mesi ad eccezione di quelli di cui al precedente punto a) La percentuale di intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra 1.550.000 euro e l’importo originario effettivamente erogato 75% a) Di durata superiore a sessanta mesi destinate all’investimento Di importo superiore a 1.550.000 euro Di importo fino a 1.550.000 euro Sia ordinarie che agevolate PERCENTUALE DI PERDITA RIMBORSABILE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO EX ART. 43 DEL TUB
Interviene quando le garanzie prestate dal debitore non sono sufficienti
Interviene solo quando le garanzie prestate dal debitore sono comunque sufficienti Garanzia a prima richiesta Garanzia sussidiaria Garanzia volontaria Garanzia obbligatoria Fondo Ismea
(art. 17 D.lgs. 102/2004) Fondo Ismea
(garanzia ex FIG)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Mario Cataldo
m.cataldo@abi.it
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