Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno1 Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Breve introduzione alla storia del costituzionalismo moderno
1 Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
* Rivoluzione francese (1789) Rivoluzione americana (1776) Stato di diritto liberale
(Ottocento) Stato costituzionale
(Novecento) Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
* Rivoluzione americana (1776) GLI ELEMENTI COMUNI:
Abbattimento di un ordine giuridico precedente
Lo status di colonie britanniche e di sudditi della Corona inglese
L’antico regime in Francia
Due eredità del giusnaturalismo
Prestatualità dei diritti
Contrattualismo
Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
“… Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità;
Che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati…” * Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze * Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze POTERE COSTITUENTE COSTITUZIONE COSTITUZIONE INDIRIZZO (Francia):
Chiama Stato e individui a realizzare un’impresa collettiva
Finalistica, teleologica
Si fonda sull’identità collettiva
COSTITUZIONE GARANZIA
(Stati Uniti):
Lascia gli individui liberi di determinare i propri fini
Disegna un teatro di competizione
Si fonda sulla limitazione dei poteri pubblici
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze LE EREDITÀ DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE:
Instabilità nei rapporti tra i poteri costituiti e un potere costituente sempre presente
“Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una generazione non po’ assoggettare alle sue leggi le generazioni future”
(Art.29 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del24 giugno 1793)
Mancata scelta tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa
“La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritti di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione”
(Clausola dilatoria, Art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789)
La teoria del “legislatore necessariamente virtuoso” e l’impossibilità di garantire i diritti.
La costituzione del 1791
La costituzione giacobina del 1793 (mai entrata in vigore) e il Terrore
La costituzione del 1795
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790)
“Respecting your forefathers, you would have been taught to respect yourselves. You would not have chosen to consider the French as a people of yesterday, as a nation of low-born, servile wretches until the emancipating year of 1789” (p.278)
RECUPERO DELLO STORICISMO
Nothing is a due and adequate representation of a state, that does not represent its ability, as well as its property (p.298)
RIAFFERMAZIONE DI LIBERTY AND PROPERTY
It is said that twenty-four millions ought to prevail over two hundred thousand. True; if the constitution of a kingdom be a problem of arithmetic. (p.299)
RIFIUTO DELLA DEMOCRAZIA
Society is, indeed, a contract. Subordinate contracts for objects of mere occasional interest may be dissolved at pleasure; but the state ought not to be considered as nothing better than a partnership agreement in a trade of pepper and coffee, calico or tobacco, or some other such low concern, to be taken up for a little tempo rary interest, and to be dissolved by the fancy of the parties” (p.359)
RIFIUTO DEL COSTRUTTIVISMO RAZIONALISTA
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze I DIFETTI DELLA COSTITUZIONE GARANZIA:
Se la costituzione indirizzo è dirigistica e contrattualistica, anche la costituzione garanzia è troppo contrattualistica
“Uno stato che esiste per il fine ultimo di curare l’interesse dei singoli, alla fine non potrà non essere considerato da questi come un mero strumento, da usare e da riporre secondo le circostanze” (G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, 1821) NECESSITÀ DI UNO STATO FORTE
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
Uno Stato STABILE
Uno Stato FORTE
Garanzie dei DIRITTI
* Rifiuto della costituzione indirizzo Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Rifiuto della costituzione garanzia STATO DI DIRITTO STATO DI DIRITTO
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze STATO DI DIRITTO Stato e società
Stato e sovranità
Stato e costituzione
Stato e diritti
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Separazione totale tra Stato società
Lo Stato non è più una derivazione della volontà dei consociati STABILIZZAZIONE DEI POTERI COSTITUITI
ANNULLAMENTO DEL POTERE COSTITUENTE
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Sovrano è solo lo Stato … quale legittimazione allora per l’ordine politico? NAZIONE Per i rivoluzionari francesi:
Indicava l’universalità dei cittadini viventi; era, a volte, sinonimo di popolo.
Per i liberali del XIX secolo:
Diventa un concetto storico - naturale
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Intuizione iniziale corretta
L’errore fu: confondere la SOVRANITÀ IN SENSO SOGGETTIVO (criterio antico) con la SOVRANITÀ IN SENSO OGGETTIVO (criterio moderno)
Lo Stato liberale completa l’opera avviata dalla rivoluzione
(R. Carrè de Malberg, Contribution à la Théorie générale de L’Ètat, Paris, 1922)
* Nella Francia rivoluzionaria cresce: serve ad abbattere l’antico regime
Nello Stato di diritto ottocentesco cresce ancora di più: è l’espressione più alta della potestà statale. È lo Stato in azione! Il titolo I della Costituzione francese del 1791 impegnava a promuovere un codice civile
Il codice nasce nell’800 perché offre due garanzie:
Sostituisce la certezza del diritto alla vaghezza della costituzione
Costruisce uno stabile DIRITTO DELLO STATO Codice civile Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze P.A. Codice civile DIRITTO POSITIVO DELLO STATO PRIMATO DELLO STATO SULLA COSTITUZIONE … infatti le costituzioni ottocentesche sono flessibili
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze Rivoluzione francese SOVRANITÀ
(popolare) Costituzione Stato Stato di diritto liberale STATO
(sovrano) Costituzione
* Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze NO PRESTATUALITÀ DEI DIRITTI NO DICHIARAZIONI DEI DIRITTI
I diritti non sono più da proclamare, ma solo da tutelare nel diritto positivo dello Stato, perché non c’è più bisogno di legittimazioni:
Né per gli individui che non hanno più un potere costituente prestatuale, ma l’unico fondamentale diritto di essere trattati conformemente alle leggi dello Stato
Né per lo Stato che non ha più bisogno di essere legittimato, essendo sovrano e inattaccabile; quindi legittimo di per sé Esemplare la critica di Carrè de Malberg alla Dichiarazione dei diritti dell’89
O era diventata parte della Costituzione del 1791 che l’aveva recepita; e in quel caso era da ritenersi abrogata dalle costituzioni successive e quindi risultava priva di valore giuridico
O era da considerarsi una dichiarazione filosofico – politica, e in quanto tale era comunque da considerarsi priva di valore giuridico
* Sono quello che lo Stato decide che siano (statualismo)
Nel rispetto del portato storico dei diritti acquisiti incarnati dalla Nazione
Teoria dell’autolimitazione dello Stato
(G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, 1892) Cessano di essere dei veri e propri diritti
Diventano l’esercizio di una funzione pubblica
La teoria del diritto di voto come scelta dei migliori
V.E. Orlando, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, 1895
R. Carrè de Malberg, Contribution à la Théorie générale de L’Ètat, 1922 Libertà positive Massimiliano Gregorio - Università degli Studi di Firenze
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