DEFINIZIONE: fenomeno di successione a causa di morte che l’ordinamento giuridico ricollega alla presenza di un efficace negozio giuridico testamentario del de cuius dal quale dipendono l’INDIVIDUAZIONE del DESTINATARIO e la determinazione dell’OGGETTO della successione.
FONDAMENTO: interesse individuale del testatore a dare una destinazione al suo patrimonio. Potere di AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322).
Prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (art. 457, comma 2).
DEFINIZIONE: fenomeno di successione a causa di morte che l’ordinamento giuridico ricollega alla presenza di un efficace negozio giuridico testamentario del de cuius dal quale dipendono l’INDIVIDUAZIONE del DESTINATARIO e la determinazione dell’OGGETTO della successione.
FONDAMENTO: interesse individuale del testatore a dare una destinazione al suo patrimonio. Potere di AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322).
Prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (art. 457, comma 2).
591. Casi d'incapacità. — 1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
2. Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età (c. 2) >>> no minore emancipato
2) gli interdetti per infermità di mente (c. 414 ss.) >>> sì inabilitati
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (c. 120, 428, 775, 14252) (1).
3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Se nel decreto di nomina il giudice tutelare nulla ha previsto, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di testare.
L’incapacità prevista dall’art. 591 c.c. si configura come una forma di incapacità giuridica relativa >>> è atto personalissimo che non tollera l’intermediazione di una volontà estranea (no rappresentanza, no curatore, ecc.)
Il testamento dell’incapace non è nullo ma semplicemente annullabile >>> ANNULLABILITA’ ASSOLUTA (può essere fatta valere da chiunque)
Esiste una equiparazione tra la capacità di succedere e la capacità di ricevere per testamento. Sono entrambe manifestazioni della capacità giuridica.
PRINCIPIO DI CERTEZZA
PRINCIPIO DI PERSONALITA’
PRINCIPIO DEL FORMALISMO
PRINCIPIO DI REVOCABILITA’
Deve risultare in modo evidente la persona a favore della quale è fatta la disposizione testamentaria.
628. Disposizione a favore di persona incerta. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Applicazione del principio generale contenuto nell’art. 1346 c.c.
Es. indico il nome che però è comune a più miei amici.
Sono ammessi tutti i mezzi di prova, anche estranei al testamento stesso (altri scritti, prove testimoniali, presunzioni semplici).
Ne costituisce conferma:
627. Disposizione fiduciaria. 1. Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
629. Disposizioni a favore dell'anima >>> eccezione al principio di cui all’art. 628
1. Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
2. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
3. Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento (esecutore testamentario – solitamente il sacerdote indicato dal testatore per la celebrazione di suffragi – con funzioni limitate all’adempimento dell’onere)
630. Disposizioni a favore dei poveri. 1. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (il Comune).
Ha natura integrativa perché destinata a supplire l’incompleta manifestazione di volontà del testatore.
“altre simili”: sono compresi, ad esempio, ex detenuti, vittime di calamità naturali, ecc.)
Presupposti: non deve trattarsi di disposizioni fatte a favore di determinate persone fisiche o giuridiche + non deve essere indicato il pubblico istituto + nn deve esservi un ente che abbia uno scopo identico
è un legato
Disposizioni che mirano alla SALVEZZA dell’ANIMA. Sono considerate come disposizioni modali:il testatore chiede che siano compiuti particolari atti di culto in suffragio della propria od altrui anima.
Solo il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l’oggetto del testamento. Non è ammessa la sostituzione con la volontà di un’altra persona.
Conseguenze: è esclusa la rappresentanza e la possibilità di demandare la determinazione del suo contenuto al giudizio di un terzo.
631. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo. 1. È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.
589. Testamento congiuntivo o reciproco.1. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto (es. Noi, Tizio e Tizia, nominiamo erede nostro nipote Caio), né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca ( 635).
Fondamento: principio di personalità>>>si presume che i testatori non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà (dispongo così in quanto altri lo faccia) + dovrebbe essere revocato da tutti i soggetti >>> contrasto con 587
Tuttavia, interpretazione restrittiva: ammissibilità dei testamenti simultanei (più dichiarazioni di ultima volontà contemporanee e contenute in un medesimo documento ma autonome) e corrispettivi (due disposizioni autonome).
Art. 631 comma 2. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (quindi, solo legato) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
Art. 630 comma 2. A contrario La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico
L’eccezione di cui al 631 comma 2 è solo per i legati per il diverso regime dei debiti
632. Determinazione di legato per arbitrio altrui. 1. È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
2. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Merum arbitrium: la disposizione è nulla se vi è assoluta libertà nella scelta dell’oggetto.
Arbitrium boni viri: è valida se il testatore ha fissato dei criteri di massima ai quali attenersi.
es. nullità della disposizione con cui il testatore ordina all’erede di dare “qualche cosa” ad un terzo a titolo di ricordo. E’ valido il legato di quanto necessario al legatario secondo il giudizio di un terzo.
E’ riconducibile all’arbitraggio>>>art. 1349 c.c.
Art. 632 c.c. comma 2. Legato remuneratorio.
È specificazione della figura di cui al primo articolo. Es. nomino erede universale il mio unico figlio, il quale darà la somma di denaro che crederà opportuna alla fedele domestica Caia che mi ha assistito durante l’ultima mia malattia.
Unilaterale: deve aversi un’unica manifestazione di volontà, quella del testatore.
Non recettizio: l’efficacia del negozio a causa di morte non è subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi. Il chiamato acquista il diritto di accettare l’eredità e il legatario acquista l’oggetto del legato anche se nessuna notizia abbiano avuto del testamento.
Formale: forma scritta ad substantiam. (testamento olografo/testamento pubblico/testamento segreto) + (testamenti speciali)
Revocabile art. 587 c.c. + art. 679 c.c.
Personale E’ atto personalissimo
A titolo gratuito Realizza un’attribuzione senza corrispettivo, ma non è sempre una liberalità in quanto può non discendere un arricchimento del beneficiario della disposizione.
Patrimoniale art. 587, comma 1. Non costituiscono un’eccezione le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 587 >>> testamento formale
Riconoscimento e legittimazione del figlio naturale
Riabilitazione dell’indegno
Nomina dell’esecutore testamentario
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