RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 3 tipi di risoluzione:
Per inadempimento
Per impossibilità sopravvenuta
Per onerosità sopravvenuta
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 3 tipi di risoluzione:
Per inadempimento
Per impossibilità sopravvenuta
Per onerosità sopravvenuta
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO MANUTENZIONE DEL CONTRATTO
RISOLUZIONE GIUDIZIALE
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
MANUTENZIONE La parte manifesta il proprio interesse a mantenere il contratto con la richiesta di adempimento coattivo nei confronti del contraente inadempiente (sia esso assoluto o relativo)
Sentenza di condanna all’adempimento esatto oltre al risarcimento del danno
RISOLUZIONE GIUDIZIALE Sentenza costitutiva di eliminazione del contratto oltre al risarcimento del danno
Non si può più modificare la domanda
In ogni caso non deve trattarsi di inadempimento di SCARSA IMPORTANZA (art. 1455): giudizio di merito operato dal giudice contemperando criterio oggettivo e soggettivo
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE 3 casi:
1) diffida ad adempiere
2) clausola risolutiva espressa
3) termine essenziale
Il contratto si risolve di diritto, automaticamente e da tale momento è precluso l’adempimento tardivo
Eventuale sentenza di mero accertamento
Risarcimento del danno dovuto
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Nei confronti delle parti: ha effetto retroattivo fra le parti con effetto liberatorio e restitutorio; effetto risarcitorio di interesse positivo
Nei confronti dei terzi: non pregiudica i diritti dei terzi (non rileva se in buona o mala fede 1458 comma2), salvi i principi in tema di trascrizione
Terzo è pregiudicato se acquista dopo la risoluzione poiché allora ha acquistato a non domino
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO Art. 1460
Eccezione di sospensione (art.1461): mutamento condizioni economiche
Due mezzi di autotutela privata
Possibile clausola del solve et repete
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