LA PROPRIETA’ E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono
Sino all’ ‘800 illimitato
Dal ‘900 limiti ed obblighi inseriti secondo l’ordinamento giuridico come la funzione sociale (art. 42 Cost.) non è più un diritto fondamentale
Contrasto con Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) e Carta diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000)
LA PROPRIETA’ E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono
Sino all’ ‘800 illimitato
Dal ‘900 limiti ed obblighi inseriti secondo l’ordinamento giuridico come la funzione sociale (art. 42 Cost.) non è più un diritto fondamentale
Contrasto con Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) e Carta diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000)
CONTENUTO del diritto Situazione di appartenenza
Facoltà di godere
potere di disporre in modo pieno ed esclusivo
ATTI EMULATIVI Riguarda il momento di esercizio del diritto
Art.833: espressione della teoria dell’abuso del diritto
Elemento oggettivo:mancanza utilità
Elemento soggettivo: animus nocendi
RAPPORTI DI VICINATO Disciplina delle distanze nelle costruzioni, dai confini
Luci e vedute
Stillicidio
In tema di vedute La giurisprudenza, da tempo, ha ritenuto, che affinché sussista una veduta è necessario, oltre al requisito dell’inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura, senza l’uso di mezzi anormali od artificiali, non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare in modo sicuro non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo del vicino (cioè qualunque parte, anche marginale, come un muro di cinta, del fondo) ad una visione mobile e globale.
In particolare un’apertura costituisce veduta quando consenta di affacciarsi e di guardare secondo una valutazione, rapportata a criteri di comodità, sicurezza e normalità, istituzionalmente riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente e correttamente motivata. Si noti che per accertare se effettivamente l’esercizio della veduta sia agevole e sicuro, il giudice di merito deve fare riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata (e non già al fondo oggetto della veduta stessa) ed a una persona di statura normale.
Violazione distanze apertura vedute Non c’è diritto automatico alla demolizione
Possibile eliminare veduta con idonei accorgimenti contemperando i contrastanti interessi delle parti
Riduzione a luci
Rispetto distanze
Risarcimento del danno x il periodo in cui è perdurata la violazione
Cass.22 maggio 2009 n. 11956 In materia di luci e di vedute , il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la inspectio e la prospectio nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 c.c..
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