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1. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO La eccezioni sospensive * g. la rocca - corso di diritto civile

1. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO La eccezioni sospensive * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Art. 1460: “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultano dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Una prima indicazione di carattere sistematico: due prestazioni contrapposte da adempiersi “contemporaneamente” secondo la “natura del contratto” Contratto a prestazioni corrispettive * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Genus proximum e differentiae specificae con la risoluzione * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive analogie Conservazione dell’equilibrio del contratto differenze risoluzione Scioglimento contratto Inadempimento imputabile (art. 1218) eccezione Qualsiasi inadempimento (anche potenziale [v. art. 1461]) Solo sospensione esigibilità della prestazione * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Presupposto art. 1460: inadempimento Vittima inadempimento controparte Art. 1453 Art. 1460 * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 04-11-2009, n. 23345. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. lav., 20-10-2009, n. 22167. Ove l’agente versi nell’impossibilità di adempiere il mandato affidatogli in conseguenza, dapprima, di provvedimenti restrittivi della libertà personale e, successivamente, di misure cautelari personali prevedenti l’obbligo di dimora in un dato comune, è legittima la sospensione del mandato di agenzia da parte del mandante trovando la stessa fondamento nel principio sinallagmatico nell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, sotteso non solo all’eccezione dilatoria ex art. 1461 c.c., ma anche all’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., la cui ratio è ravvisabile nell’esistenza di un pericolo attuale di inadempimento riconducibile alla sfera dell’obbligato, tale da pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico del contratto (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ravvisato una forma di autotutela, non vietata dall’ordinamento, nella sospensione del mandato da parte della mandante, la Siae [società italiana autori ed editori], in seguito all’arresto dell’agente per associazione per delinquere nell’ambito di un’inchiesta relativa ad operazioni internazionali di riciclaggio di titoli, e al clamore generato dalla vicenda, davanti al quale la società aveva inteso cautelarsi in attesa degli sviluppi della situazione senza, tuttavia, recedere dal contratto) * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Attenzione: l’art. 1460 giustifica solo un inadempimento proporzionato, in quanto a qualità e quantità, a quello di controparte. Quindi né inadempimenti radicali o definitivi a fronte di inadempimenti di minore gravità, né inadempimenti inesatti * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. I, 04-02-2009, n. 2720. Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 c.c., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 25-03-2010, n. 7179. Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli art. 27 e 34 l. 27 luglio 1978 n. 392 (e, in regime transitorio, dagli art. 68, 71 e 73 stessa l.), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno; ne consegue che, se la richiesta del locatore di riavere indietro l’immobile, non accompagnata dall’offerta dell’indennità, non vale a mettere in mora la controparte, specularmente, l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone Il principio di proporzionalità * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Il mancato rispetto del principio di proporzionalità comporta il rischio che la vittima di un iniziale inadempimento non grave si ved addossare la responsabilità per l’inadempimento definitivo … * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 24-09-2009, n. 20614. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (nella specie, la suprema corte ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che - in relazione alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita di un immobile - aveva ritenuto che la nullità dell’atto di provenienza in capo alla promittente venditrice avesse un’incidenza talmente decisiva e preponderante da rendere irrilevante il ritardo addebitabile alla controparte). * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive La proposizione dell’eccezione di inadempimento * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 29-09-2009, n. 20870. L’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare proposta dal promissario acquirente, convenuto dal promittente venditore per la risoluzione del contratto per inadempimento, nonostante detta riconvenzionale fosse corredata da difese volte a contestare l’avversa pretesa sulla scorta di addebiti di varie inadempienze agli assunti impegni di completamento e regolarizzazione urbanistica dei fabbricati accedenti al fondo oggetto del pattuito trasferimento) * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Suggerimento pratico: cerchiamo di essere espliciti quando scriviamo gli atti !!! * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Conseguenze processuali della proposizione dell’eccezione * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. II, 20-01-2010, n. 936. In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, … ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere - allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento (v. art. 16673) - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte * g. la rocca - corso di diritto civile

Le eccezioni sospensive Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3373. In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione) … * g. la rocca - corso di diritto civile

2. L’ART. 1461 Le eccezioni sospensive * g. la rocca - corso di diritto civile

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Author: 
Gioacchino La Rocca
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1. L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO La eccezioni sospensive * g. la rocca - corso di diritto civile
Tags: 
eccezioni | diritto | corso | sospensive | rocca | civile | art | contratto
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9/22/2010 4:33:54 AM
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