FONDAZIONE Stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità (normative successive hanno ampliato scopi concreti delle fondazioni)
Atto unilaterale: inter vivos o mortis causa
Atto di fondazione: atto di disposizione + atto di organizzazione
Fondatore non partecipa.
Amministratori (organo servente)
Solo fondazioni riconosciute
FONDAZIONE Stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità (normative successive hanno ampliato scopi concreti delle fondazioni)
Atto unilaterale: inter vivos o mortis causa
Atto di fondazione: atto di disposizione + atto di organizzazione
Fondatore non partecipa.
Amministratori (organo servente)
Solo fondazioni riconosciute
COMITATI Di soccorso-beneficenza
Soggetti coinvolti:-promotori – organizzatori – oblatori
Responsabilità x conservazione e destinazione scopo annunciato è organizzatori (eventualmente anche promotori)
Art.41
Se riconosciuto diviene associazione o fondazione
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