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SEGRETO PROFESSIONALE PRIVACY SEGRETO D’UFFICIO Aspetti deontologici ed operativi nelle professionalità di Assistente Sociale ed Educatore Professionale Bressanone 24 Febbraio 2010

SEGRETO PROFESSIONALE PRIVACY SEGRETO D’UFFICIO Aspetti deontologici ed operativi nelle professionalità di Assistente Sociale ed Educatore Professionale Bressanone 24 Febbraio 2010

Diritto alla Privacy

2 La legislazione sulla privacy in Italia è attualmente contenuta nella Costituzione (articoli 15 e 21), nel Codice penale (Capo III - Sezione IV) e - parzialmente - nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato codice in materia di protezione dei dati personali e noto impropriamente anche come testo unico sulla privacy.

Privacy

3 Le finalità del Dlgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi. sono considerati dati sensibili, e dunque la loro raccolta e trattamento sono soggetti sia al consenso dell'interessato sia all'autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali (art. 26), i dati personali, idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

Segreto d’ufficio

4 Previsto per chi svolge una funzione pubblica (art. 326 c.p. e 201 del c.p.p., non ché art. 28 della legge 241/1990). Il segreto d’ufficio è posto prevalentemente a tutela della pubblica amministrazione e del servizio pubblico. Copre certamente anche l’operato degli assistenti sociali che lavorano nella pubblica amministrazione ma, da solo, non tutela adeguatamente la riservatezza dovuta alle persone utenti. Infatti il segreto d’ufficio evita l’uscita all’esterno delle notizie, ma ne consente la circolazione interna.

CODICE DEONTOLOGICO Associazione Nazionale Educatori Professionali

Responsabilità nei confronti dell’ UTENTE

6 Deve rispettare la personalità e la dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita… Non deve utilizzare tecniche di costrizione o manipolative ... Durante il processo educativo deve evitare tutte le relazioni personali con gli utenti … Tiene costantemente presente il diritto dell'utente all'autodeterminazione e al libero arbitrio … I dati personali degli utenti o di terzi devono essere raccolti e registrati dall’ educatore professionale unicamente per scopi determinati … Segreto Professionale: su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con l’utente.

Responsabilità nei confronti dell’ EQUIPE

7 L‘ educatore professionale, all'interno dell'équipe, deve trasmettere tutte quelle informazioni che possono servire alla formulazione dell'intervento educativo

PRINCIPI E VALORI ETICI LEGATI ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE

La Professionalità

9 Quello della professionalità è un principio etico primario dal quale sottendono tutti gli altri principi.

Il datore di lavoro

10 L'istituzione per la quale l‘ educatore professionale presta la sua opera, è il primo riferimento della persona che è in stato di bisogno. Rivolgendosi ad essa, l'utente dovrà potersi affidare con fiducia e sicurezza

L‘utente

11 Nelle responsabilità nei confronti dell'utente, i principi guida per l’ educatore professionale sono molteplici ma non possono che partire da concetti più generali quali il servizio e l'aiuto, la giustizia sociale, la solidarietà, l'educazione.

L’equipe di lavoro

12 L'équipe di lavoro sarà uno dei principali strumenti di programmazione d'interventi educativi, che l‘ educatore professionale sarà chiamato a proporre e rendere operativi.

Il riconoscimento della professione

13 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale (legge nr. 84 del 1993) L’assistente sociale, in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, opera con autonomia tecnico -professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità, in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico - formative. Svolge compiti di gestione dei servizi sociali, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi stessi.

ASSITENTE SOCIALE PREVENZIONE SOSTEGNO RECUPERO 14

Gli aspetti deontologici della professione

15 Il rapporto interpersonale che si stabilisce tra l’utente/cliente e l’assistente sociale è di natura fiduciaria e deve essere, pertanto, garantito da uno spazio di riservatezza. Il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (approvato il 18 aprile 1998) che costituisce la guida indispensabile nell’esercizio della professione. La professione, con il codice deontologico, ha dato veste normativa, sistematica e socializzabile, a principi etico - valoriali già inscritti nel proprio codice genetico.

L’obbligo del segreto professionale

16 Legge n. 119/2001 recante “Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”. Oggi il segreto professionale è quindi dovuto per due diversi obblighi: quello deontologico e quello giuridico. L’obbligo deontologico è diventato così anche vincolo normativo, comportando, di conseguenza, maggior responsabilità ed attenzione, sia negli atteggiamenti professionali che nella stessa operatività.

La legge sull’obbligo del segreto professionale

17 Art. 622 Codice Penale Rivelazione di segreto professionale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Art. 200 Codice di Procedura Penale Segreto Professionale. Il segreto professionale costituisce un dovere fondamentale, di carattere sia giuridico che deontologico, per coloro che esercitano determinate professioni. L'obbligo del segreto professionale, per la precisione, impone a questi soggetti di non rivelare assolutamente ai terzi ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della professione. Il legislatore sanziona penalmente la violazione del segreto professionale.

Aspetti operativi

18 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e unicità di tutte le persone; è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. L’assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti. Emerge la necessità di garantire e tutelare l’integrità della persona richiedendo solo quelle informazioni che possono essere utili per la risoluzione del problema, esulando dalla tentazione del “più so, meglio aiuto” e assicurando che tutto ciò che emergerà dal rapporto con l’operatore sarà protetto dal segreto e verrà utilizzato per raggiungere scopi ed obiettivi concordati insieme.

Aspetti operativi - segue -

19 L’A.S. ha la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge. L’A.S. che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e in alcuni casi. L’A.S. deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. La collaborazione dell’A.S. alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle forme di legge.

Ringraziamenti

20 Prof.ssa Silvia Fargion - Libera Università di Bolzano

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2010-02-26 Presentaz...
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SEGRETO PROFESSIONALE PRIVACY SEGRETO D’UFFICIO Aspetti deontologici ed operativi nelle professionalità di Assistente Sociale ed Educatore Professionale Bressanone 24 Febbraio 2010
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12/2/2009 3:36:21 PM
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