LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2010 / 2011
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2010 / 2011
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
Le analisi finanziarie delle agenzie di rating
Si definisce rating quel processo di analisi e valutazione, fatta da un’agenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria
Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dell’ente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti
Le agenzie internazionali di rating
Attualmente sul mercato sono presenti diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre:
Moody’s
Standard & Poor’s
FitchRatings
Il ricorso al rating
Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono l’accesso ai mercati finanziari
Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile
Il processo di rating, gli elementi valutati
Le agenzie di rating, per poter definire il grado di affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano:
il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il bilancio triennale)
la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie
la struttura del debito
il modello di programmazione degli investimenti
la capacità di realizzazione degli investimenti
il management presente nella struttura
le strategie di rilancio delle aziende pubbliche
l’affidabilità del contesto politico istituzionale
I benefici derivanti dal rating
Il risultato più immediato che un’amministrazione pubblica ottiene attraverso un “voto” espresso da un’agenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari
Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, l’amministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale
La valutazione di rating
La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dell’ente valutato
La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moody’s:
Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C” rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”
La scala di rating di Moody’s
Tradizionalmente insolute con scarsa probabilità di recupero di capitale e interessi C Altamente speculativo con probabilità di insolvenza Ca Scarsa affidabilità e rischio di credito molto elevato Caa Speculazione e rischio di credito elevato B Presenza di elementi speculativi e rischio di credito considerevole Ba Livello intermedio e rischio di credito contenuto Baa Livello medio – alto e rischio di credito remoto A Qualità elevata e rischio di credito molto remoto Aa Massima qualità e rischio di credito minimo Aaa
… la scala di rating di Moody’s
A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa” vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature all’interno della stessa categoria:
Aa1 Aa2 Aa3
A1 A2 A3
Baa1 Baa2 Baa3
… … …
Caa1 Caa2 Caa3
Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della categoria di appartenenza; il numero “2” rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si posiziona sull’estremità inferiore
Il debito pubblico
Il finanziamento pubblico attraverso il debito
Nozione di debito pubblico
Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento
La Finanziaria 2004 e il debito
La Finanziaria 2004 e gli investimenti
Le altre definizioni di spesa di investimento
Le condizioni per l’indebitamento degli enti locali
Nozione di debito pubblico
Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali
Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori
Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating)
Debito pubblico e investimenti
In attuazione del 6° comma dell’art. 119 della Costituzione, in base al quale è possibile indebitarsi solo per finanziare spese di investimento, la Legge Finanziaria del 2004 (art. 3, c. 16 – 21) ha stabilito:
Chi può indebitarsi
Cosa si intende per debito
Cosa si intende per investimento
La classificazione economico-funzionale degli investimenti – D.P.R. n. 194/1996
Le altre definizioni di debito e investimenti pubblici
Le condizioni per l’indebitamento
La programmazione degli investimenti pubblici
La Finanziaria 2004 e il debito (1 …)
La definizione del debito e degli investimenti (art. 3, c. 16-21):
Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo):
regioni a statuto ordinario,
comuni,
province,
città metropolitane,
comunità montane e isolane,
unioni di comuni,
consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale),
regioni a statuto speciale e province autonome,
aziende speciali e istituzioni;
fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
La Finanziaria 2004 e il debito (… 2)
* Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art. 1, commi 739 e 740 e L. n. 203/2008, art. 3 Sono considerate operazioni di debito *:
assunzione di mutui
emissione di prestiti obbligazionari
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato
cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche
cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche
Up – front concessi su operazioni di derivati
La Finanziaria 2004 e gli investimenti
Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’artico...
Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …)
Legge n. 62/1964, art. 3: sostituiva la classificazione delle spese
“ordinarie o di parte corrente”
con
“correnti o di funzionamento e mantenimento”
e
“straordinarie o di parte straordinaria”
con
“in conto capitale o di investimento”
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …)
In base al D.P.R. n. 194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale:
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessioni di crediti e anticipazioni
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …)
La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali:
Opere pubbliche;
Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente;
Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali;
Fondo rotativo per la progettualità.
Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4 …)
Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così classificate:
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;
l'acquisizione di aree e di altri beni immobili;
l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili;
gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.
Le altre definizioni di spesa di investimento (… 5 …)
La Circolare Cdp n. 1253 del 29 luglio 2003, ispirandosi alla nozione di investimento contenuta nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (Reg. CE n. 2223 del 25 giugno 1996 – SEC 95), definisce le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa
La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene
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