LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2010 / 2011
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
LIUC
Università Carlo Cattaneo
Facoltà di Economia
Laurea specialistica
in Amministrazione Aziendale e Libera Professione
A.A. 2010 / 2011
CORSO DI
Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici
Michelangelo Nigro
La Costituzione, art.119: il decentramento finanziario
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui ...
L’art. 119 e il bilancio di parte corrente degli enti locali
L’art. 119 e il bilancio in conto capitale degli enti locali
L’attuazione dell’art.119
Ottobre 2001: Riforma del Titolo V della Costituzione
Aprile 2003: istituzione dell’Alta Commissione di Studio per il federalismo fiscale
Dal 2004: Leggi Finanziarie e regole per il Patto di Stabilità e di Crescita Interno, orientate all’attuazione del 119
Leggi Finanziarie 2005 e 2006: improntate ai tetti di spesa
Maggio 2009: Legge n. 42 sul federalismo fiscale
Legge n. 42 del 5 maggio 2009
Principi e criteri direttivi
Il federalismo delle regioni
Il federalismo degli enti locali
Gli interventi speciali per lo sviluppo dei territori
Federalismo e patrimonio pubblico
Federalismo e perequazione infrastrutturale
Salvaguardia finanziaria
Le criticità
In conclusione
Principi e criteri direttivi
Art.1 Principi e criteri direttivi La Legge sul federalismo fissa una serie di principi e criteri di attuazione dell’art.119 della Costituzione
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
AMBITO DI INTERVENTO:
Sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, in modo da garantire la massima responsabilizzazione
Disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante
Fissare dei principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali
I concetti chiave del federalismo
Principi e criteri direttivi Superamento del criterio della spesa storica
Definizione del fabbisogno standard e costo standard
Individuazione dei livelli essenziali dei servizi di competenza dello Stato e degli Enti Territoriali
… e le Comunità Montane e Isolane ?
… e le Autonomie Funzionali (università, camere di commercio) ?
Definizione dell’autonomia finanziaria ed impositiva locale
Definizione dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo
Metodo, tempi ed effetti
Principi e criteri direttivi Art.2 La Legge si limita a fissare i principi del federalismo fiscale rinviando a uno o più decreti legislativi la REALE DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE dell’art.119 della Costituzione
I decreti dovranno essere emanati entro 24 mesi dalla entrata in vigore della Legge (5 maggio 2009 – 5 maggio 2011)
Per la predisposizione dei D.lgs. il Governo assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di definire i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché i fabbisogni standard
OGGI E’ PREMATURO DEFINIRE GLI EFFETTI DEL FEDERALISMO SUL CONTRIBUENTE E, SOPRATTUTTO, QUANTO COSTERA’
… il metodo di approvazione …
SU PROPOSTA DI 1. Ministro dell’economia 2. Ministro per le riforme
per il federalismo 3. Ministro per la
semplificazione normativa 4. Ministro per i rapporti
con le regioni 5. Ministro per le politiche
europee Art.2 Principi e criteri direttivi
… il metodo di approvazione
DI CONCERTO CON Ministro dell’interno Altri Ministri volta a volta
competenti per materia PREVIA INTESA CON Conferenza unificata
Stato – Regioni – Enti locali GLI SCHEMI DI DECRETO VENGONO TRASMESSI ALLA
CAMERA E AL SENATO, PERCHE’ SU DI ESSI VENGA
ESPRESSO IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
COMPETENTI ENTRO 60 GIORNI DALLA TRASMISSIONE Art.2, co.3 Principi e criteri direttivi Ministro per la PA e l’innovazione
A supporto del Governo (1)
Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale
È composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti delle Camere
Svolge attività di raccordo con gli enti territoriali,
avvalendosi della consultazione di un Comitato esterno
di rappresentanti delle autonomie territoriali
- La Commissione:
Esprime pareri sugli schemi dei decreti legislativi
Verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge
Art.3 Principi e criteri direttivi
A supporto del Governo (2)
CON IL SUPPORTO DI Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale
Nominata con DPCM
Acquisisce ed elabora elementi per la predisposizione dei decreti legislativi
È composta da 30 rappresentanti dei vari livelli istituzionali (Stato ed enti territoriali)
La Commissione svolge attività consultiva per il riordino :
dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni
delle relazioni intergovernative Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica
Ne fanno parte i rappresentanti dei vari livelli istituzionali
La Conferenza:
concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto
propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi
verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi speciali
verifica il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali
verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dagli enti territoriali Art.4 Art.5 Principi e criteri direttivi
Principi fondamentali e criteri generali …
Art.2 Principi e criteri direttivi a. Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo
c. Semplificazione del sistema tributario nel suo complesso, …, rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente
Coinvolgimento dei vari livelli istituzionali per il contrasto all’evasione ed elusione fiscale
Attribuzione di risorse autonome a regioni ed enti locali, in relazione alle rispettive competenze e secondo il principio di territorialità
Determinazione del costo e del fabbisogno standard quali indicatori per misurare l’azione pubblica, nonché gli obiettivi a cui devono tendere le amministrazioni locali
l. Salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e della capacità contributiva
m. Superamento del criterio della spesa storica che dovrà lasciare spazio al concetto:
Del fabbisogno standard per il finanziamento:
dei livelli essenziali di cui all’art.117, co.2, lett.m
delle funzioni fondamentali di cui all’art.117, co.2, lett.p
Della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni
La ripartizione delle funzioni
Principi e criteri direttivi Art.117 della Costituzione, definisce i livelli essenziali, distinguendo tra:
Legislazione esclusiva dello Stato
Legislazione concorrente tra Stato e Regioni
Competenze residuali esclusive per le Regioni
Art.118 della Costituzione, definisce le funzioni degli enti locali, con un rinvio al D.lgs.267/2000 (Tuel):
Art.5, la programmazione regionale
Artt.13 e 14, le funzioni dei comuni
Artt.19 e 20, le funzioni delle province
… art.117, co.2 Legislazione esclusiva dello Stato
Principi e criteri direttivi I LIVELLI ESSENZIALI (lett. m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
LE FUNZIONI FONDAMENTALI (lett. p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane
Un esempio di complessità nella ripartizione delle funzioni: l’ambiente
Fonte: Galbiati R., Vaciago G., Il settore dell’energia tra federalismo e liberalizzazione D.Lgs.112/98: competenze amministrative
Stato:
Indirizzi di politica energetica nazionale
Coordinamento delle politiche di programmazione energetica regionale
Definizione dei criteri tecnici degli impianti di produzione e distribuzione
Regioni:
Competenze residuali
Enti locali:
Competenze delegate da fonti normative regionali
Promozione delle fonti rinnovabili (province)
Rilascio di autorizzazioni alle nuove installazioni (province)
Controlli sui rendimenti degli impianti energetici
… funzione ambiente
Fonte: Galbiati R., Vaciago G., Il settore dell’energia tra federalismo e liberalizzazione D.Lgs.112/98: competenze decisionali
Stato:
Costruzione di impianti (> 300 MW)
Definizione di obiettivi e programmi nazionali
Coordinamento con le politiche regionali
Regioni:
Predisposizione dei Piani Energetici Regionali (PER)
Emanazione di normativa di indirizzo e coordinamento con gli enti locali
Pianificazione territoriale
Coordinamento di patti territoriali e programmazione negoziata
Province:
Attuazione della programmazione regionale
Promozione delle fonti rinnovabili
Comuni:
Gestione dei servizi pubblici
Emanazione di regolamenti, autorizzazioni e concessioni
Definizione del Piano Energetico Comunale
Rapporti con le aziende ex-municipalizzate
Principi fondamentali e criteri generali
Art.2 Principi e criteri direttivi n. Rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni
o. Esclusione della doppia imposizione sulla medesima base imponibile, ad eccezione delle addizionali
p. Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni, in modo da favorire la corrispondenza tra la responsabilità finanziaria e amministrativa
… principi fondamentali e criteri generali …
Art.2 Principi e criteri direttivi q. Previsione per le regioni di poter istituire tributi regionali e locali e determinare le variazioni delle aliquote e agevolazioni che comuni, province e città metropolitane potranno applicare nell’ambito della propria autonomia, nonché valutare la modulazione delle accise
TALE PREVISIONE DOVRA’ RIGUARDARE BASI IMPONIBILI NON ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE DA PARTE DELLO STATO
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