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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2010 / 2011 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro

LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2010 / 2011 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro

La Costituzione, art.119: il decentramento finanziario

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui ...

L’art. 119 e il bilancio di parte corrente degli enti locali

L’art. 119 e il bilancio in conto capitale degli enti locali

L’attuazione dell’art.119

Ottobre 2001: Riforma del Titolo V della Costituzione Aprile 2003: istituzione dell’Alta Commissione di Studio per il federalismo fiscale Dal 2004: Leggi Finanziarie e regole per il Patto di Stabilità e di Crescita Interno, orientate all’attuazione del 119 Leggi Finanziarie 2005 e 2006: improntate ai tetti di spesa Maggio 2009: Legge n. 42 sul federalismo fiscale

Legge n. 42 del 5 maggio 2009

Principi e criteri direttivi Il federalismo delle regioni Il federalismo degli enti locali Gli interventi speciali per lo sviluppo dei territori Federalismo e patrimonio pubblico Federalismo e perequazione infrastrutturale Salvaguardia finanziaria Le criticità In conclusione

Principi e criteri direttivi

Art.1 Principi e criteri direttivi La Legge sul federalismo fissa una serie di principi e criteri di attuazione dell’art.119 della Costituzione I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario AMBITO DI INTERVENTO: Sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, in modo da garantire la massima responsabilizzazione Disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante Fissare dei principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali

I concetti chiave del federalismo

Principi e criteri direttivi Superamento del criterio della spesa storica Definizione del fabbisogno standard e costo standard Individuazione dei livelli essenziali dei servizi di competenza dello Stato e degli Enti Territoriali … e le Comunità Montane e Isolane ? … e le Autonomie Funzionali (università, camere di commercio) ? Definizione dell’autonomia finanziaria ed impositiva locale Definizione dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo

Metodo, tempi ed effetti

Principi e criteri direttivi Art.2 La Legge si limita a fissare i principi del federalismo fiscale rinviando a uno o più decreti legislativi la REALE DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE dell’art.119 della Costituzione I decreti dovranno essere emanati entro 24 mesi dalla entrata in vigore della Legge (5 maggio 2009 – 5 maggio 2011) Per la predisposizione dei D.lgs. il Governo assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di definire i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché i fabbisogni standard OGGI E’ PREMATURO DEFINIRE GLI EFFETTI DEL FEDERALISMO SUL CONTRIBUENTE E, SOPRATTUTTO, QUANTO COSTERA’

… il metodo di approvazione …

SU PROPOSTA DI 1. Ministro dell’economia 2. Ministro per le riforme per il federalismo 3. Ministro per la semplificazione normativa 4. Ministro per i rapporti con le regioni 5. Ministro per le politiche europee Art.2 Principi e criteri direttivi

… il metodo di approvazione

DI CONCERTO CON Ministro dell’interno Altri Ministri volta a volta competenti per materia PREVIA INTESA CON Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali GLI SCHEMI DI DECRETO VENGONO TRASMESSI ALLA CAMERA E AL SENATO, PERCHE’ SU DI ESSI VENGA ESPRESSO IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI ENTRO 60 GIORNI DALLA TRASMISSIONE Art.2, co.3 Principi e criteri direttivi Ministro per la PA e l’innovazione

A supporto del Governo (1)

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale È composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere Svolge attività di raccordo con gli enti territoriali, avvalendosi della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali - La Commissione: Esprime pareri sugli schemi dei decreti legislativi Verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge Art.3 Principi e criteri direttivi

A supporto del Governo (2)

CON IL SUPPORTO DI Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale Nominata con DPCM Acquisisce ed elabora elementi per la predisposizione dei decreti legislativi È composta da 30 rappresentanti dei vari livelli istituzionali (Stato ed enti territoriali) La Commissione svolge attività consultiva per il riordino : dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni delle relazioni intergovernative Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica Organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica Ne fanno parte i rappresentanti dei vari livelli istituzionali La Conferenza: concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi speciali verifica il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dagli enti territoriali Art.4 Art.5 Principi e criteri direttivi

Principi fondamentali e criteri generali …

Art.2 Principi e criteri direttivi a. Autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo c. Semplificazione del sistema tributario nel suo complesso, …, rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente Coinvolgimento dei vari livelli istituzionali per il contrasto all’evasione ed elusione fiscale Attribuzione di risorse autonome a regioni ed enti locali, in relazione alle rispettive competenze e secondo il principio di territorialità Determinazione del costo e del fabbisogno standard quali indicatori per misurare l’azione pubblica, nonché gli obiettivi a cui devono tendere le amministrazioni locali l. Salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e della capacità contributiva m. Superamento del criterio della spesa storica che dovrà lasciare spazio al concetto: Del fabbisogno standard per il finanziamento: dei livelli essenziali di cui all’art.117, co.2, lett.m delle funzioni fondamentali di cui all’art.117, co.2, lett.p Della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni

La ripartizione delle funzioni

Principi e criteri direttivi Art.117 della Costituzione, definisce i livelli essenziali, distinguendo tra: Legislazione esclusiva dello Stato Legislazione concorrente tra Stato e Regioni Competenze residuali esclusive per le Regioni Art.118 della Costituzione, definisce le funzioni degli enti locali, con un rinvio al D.lgs.267/2000 (Tuel): Art.5, la programmazione regionale Artt.13 e 14, le funzioni dei comuni Artt.19 e 20, le funzioni delle province

… art.117, co.2 Legislazione esclusiva dello Stato

Principi e criteri direttivi I LIVELLI ESSENZIALI (lett. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale LE FUNZIONI FONDAMENTALI (lett. p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane

Un esempio di complessità nella ripartizione delle funzioni: l’ambiente

Fonte: Galbiati R., Vaciago G., Il settore dell’energia tra federalismo e liberalizzazione D.Lgs.112/98: competenze amministrative Stato: Indirizzi di politica energetica nazionale Coordinamento delle politiche di programmazione energetica regionale Definizione dei criteri tecnici degli impianti di produzione e distribuzione Regioni: Competenze residuali Enti locali: Competenze delegate da fonti normative regionali Promozione delle fonti rinnovabili (province) Rilascio di autorizzazioni alle nuove installazioni (province) Controlli sui rendimenti degli impianti energetici

… funzione ambiente

Fonte: Galbiati R., Vaciago G., Il settore dell’energia tra federalismo e liberalizzazione D.Lgs.112/98: competenze decisionali Stato: Costruzione di impianti (> 300 MW) Definizione di obiettivi e programmi nazionali Coordinamento con le politiche regionali Regioni: Predisposizione dei Piani Energetici Regionali (PER) Emanazione di normativa di indirizzo e coordinamento con gli enti locali Pianificazione territoriale Coordinamento di patti territoriali e programmazione negoziata Province: Attuazione della programmazione regionale Promozione delle fonti rinnovabili Comuni: Gestione dei servizi pubblici Emanazione di regolamenti, autorizzazioni e concessioni Definizione del Piano Energetico Comunale Rapporti con le aziende ex-municipalizzate

Principi fondamentali e criteri generali

Art.2 Principi e criteri direttivi n. Rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni o. Esclusione della doppia imposizione sulla medesima base imponibile, ad eccezione delle addizionali p. Tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni, in modo da favorire la corrispondenza tra la responsabilità finanziaria e amministrativa

… principi fondamentali e criteri generali …

Art.2 Principi e criteri direttivi q. Previsione per le regioni di poter istituire tributi regionali e locali e determinare le variazioni delle aliquote e agevolazioni che comuni, province e città metropolitane potranno applicare nell’ambito della propria autonomia, nonché valutare la modulazione delle accise TALE PREVISIONE DOVRA’ RIGUARDARE BASI IMPONIBILI NON ASSOGGETTATE AD IMPOSIZIONE DA PARTE DELLO STATO

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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2010 / 2011 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro
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art | regioni | federalismo | enti | tributi | principi | locali | criteri
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11/7/2010 5:44:47 PM
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